La Corte di giustizia europea fa il punto sul caso di un medico divorziato, licenziato da un ospedale cattolico per essersi risposato solo civilmente

La Corte di Giustizia europea con la sentenza C-68/17 ha fatto il punto sulla legittimità di licenziamento di un medico divorziato per essersi risposato solo civilmente da parte dell’ospedale cattolico per cui lavora.

Secondo la Corte di Giustizia UE, rispettare l’indissolubilità del matrimonio così come è stabilito per la Chiesa cattolica “non sembra costituire un requisito professionale essenziale”.

Pertanto, un ospedale cattolico non può licenziare un medico divorziato che si è risposato civilmente.

La vicenda

Nel caso di specie il medico divorziato era un primario di medicina interna al lavoro in una clinica gestita da un ente che fa capo alla diocesi di Colonia, in Germania.

L’uomo, dopo il divorzio dalla prima moglie, si era risposato civilmente, senza che il primo matrimonio fosse stato annullato. Il medico era stato licenziato perché contraendo un matrimonio nullo per il diritto canonico, sarebbe “gravemente venuto meno agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro”.

Qualche mese fa, in un caso simile, si era pronunciato l’avvocato generale, a proposito del licenziamento da un ospedale cattolico di un medico divorziato. L’uomo era stato ritenuto “responsabile” di essersi risposato.

Il fatto, secondo l’avvocato generale “può costituire una discriminazione vietata”. Ciò in quanto si fonda su motivi religiosi.

Dello stesso avviso è la più recente pronuncia della Corte di giustizia.

Per i giudici UE, l’obbligo del primario di rispettare l’indissolubilità del matrimonio così come è stabilito per la Chiesa cattolica “non sembra costituire un requisito professionale essenziale, legittimo e giustificato”.

Il contratto di lavoro del primario rinvia al regolamento di base del servizio ecclesiastico nell’ambito dei rapporti di lavoro nella Chiesa.

Esso stabilisce che la conclusione di un matrimonio invalido secondo il diritto canonico da parte di un dirigente cattolico è una grave violazione degli obblighi di lealtà. E, pertanto, giustifica il suo licenziamento. Ciò in ragion del fatto che, per la Chiesa cattolica, il matrimonio religioso è sacro e indissolubile.

Davanti ai giudici del lavoro tedeschi, il medico ha opposto il fatto il suo secondo matrimonio non costituiva motivo valido per il licenziamento.

Anzi. Esso violerebbe il principio di parità di trattamento visto che, per i rapporti di lavoro nella Chiesa, è stabilito per i primari di confessione protestante o atei un secondo matrimonio non avrebbe prodotto alcuna conseguenza giuridica sul loro rapporto di lavoro.

In seguito, la Corte federale del lavoro in Germania ha chiesto alla Corte UE l’interpretazione della direttiva sulla parità di trattamento. Direttiva che vieta appunto le discriminazioni per motivi religiosi.

Da qui deriva la sentenza secondo cui la decisione di una chiesa di sottoporre i suoi dirigenti a obblighi di atteggiamento di buona fede diversi nei confronti di tale etica in funzione della confessione o agnosticismo di tali dipendenti, deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo.

Infine, per la Corte, il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali ha carattere imperativo.

Ciò in quanto principio generale del diritto dell’Unione, scritto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Esso è sufficiente a conferire ai privati un diritto invocabile come tale nell’ambito di una controversia che li veda opposti in un settore disciplinato dal diritto dell’Unione.

 

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