Nel giudizio di cassazione è inammissibile il deposito di memorie ex art. 378 c.p.c., prima dell’udienza di discussione, da parte dell’intimato che si sia costituito oltre il termine fissato nell’art. 370 c.p.c., comma 1, e non abbia concretamente partecipato alla discussione orale

L’articolo 378 c.p.c. è norma generale che prevede la possibilità per le parti di presentare memorie in cancelleria entro il termine di cinque giorni prima dell’udienza.
Le memorie sono uno strumento difensivo fondamentale nei processi dinanzi all’autorità giudiziaria, dal momento che consentono alle parti di illustrare la propria posizione su questioni di fatto e di diritto in ordine alla controversia oggetto di causa.
E proprio come per tutti gli atti di causa, anche le memorie vanno rese note alla controparte mediante deposito in cancelleria o mediante notificazione entro i termini di legge e nel rispetto delle fasi processuali.
Ebbene, il principio sopra richiamato è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione.

Il principio di diritto

Detto in altri termini, nel giudizio di cassazione è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell’udienza con la quale la parte che non ha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perché, in assenza di controricorso, la parte intimata non può presentare memorie.
Di recente gli Ermellini sono tornati sul punto e hanno affermato che il principio trova applicazione anche nel procedimento camerale ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. (procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso), cosicché in mancanza di un controricorso notificato nei termini di legge, come accaduto nel caso in esame, l’intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative ex art. 378 c.p.c., anche se munito di regolare procura speciale ad litem.
Il suo onere è infatti quello di notificare dapprima il controricorso, ancorché tardivamente, e poi interloquire con la memoria di cui al citato art. 380 bis 1 c.p.c. “Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima”.

La redazione giuridica

 
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