Merita di essere condannato il commerciante per aver messo in vendita merce trattata con raggi ionizzanti senza averlo indicato in etichetta

La vicenda

Condannato in primo grado alla pena di tre mesi di arresto, un commerciante accusato del reato di cui agli artt. 140 comma 1 Digs. n. 230 del 17 marzo 1995 con riferimento all’art. 3 del Dlgs. n. 94 del 30 gennaio 2001 – per avere prodotto e commercializzato alimenti diversi da quelli autorizzati (rane surgelate pulite, pronte da cucinare) perché sottoposti a trattamento con raggi ionizzanti; nonchè alla pena di tre mesi di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 515 cod. pen. per avere posto in commercio e venduto alimenti di qualità differente rispetto a quella dichiarata in etichetta.

La sentenza confermata in appello è stata impugnata con ricorso per Cassazione.

Tra gli altri motivi, l’imputato lamentava l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 3 Dlgs. 30 gennaio 2011 n. 94 come integrato e modificato dalla normativa comunitaria successiva.

Il citato art. 3 indica gli alimenti di cui è consentito il trattamento con radiazioni ionizzanti mediante rinvio all’allegato IV che fa riferimento ad erbe aromatiche, spezie e condimenti vegetali.

La medesima norma rinvia al successivo art. 18 che ,dettando un regime transitorio, ha previsto l’entrata in vigore di un elenco adottato in sede comunitaria e riferito a prodotti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti.

Di tale elenco, in data 24 novembre 2009, è stata pubblicata la versione vigente e comprende sin dal 2003 anche le cosce di rana congelate che possono essere sottoposte a radiazioni ionizzanti in Francia, Repubblica Ceca, Olanda e Belgio.

In altre parole, a detta del ricorrente, la norma citata è integrata dalia disciplina extra penale che regolamenta i prodotti per i quali è consentito il predetto trattamento, cosicchè tale possibilità aveva reso la sua condotta lecita, secondo una interpretazione peraltro suggerita anche con comunicazione dell’Ufficio Legislativo del ministero della salute del 23.5.2011.

Ma il ricorso non è stato accolto dai giudici della Suprema Corte.

«L’irraggiamento – si legge in sentenza –  rappresenta una tecnologia di conservazione impiegata per ridurre il numero di microrganismi patogeni presenti negli ingredienti alimentari, al fine di aumentare la durata di conservazione del prodotto finale.

3.3. Attualmente; in Europa, il trattamento con radiazioni ionizzanti è disciplinato dalle direttive quadro 1999/2/CE e 1999/3/CE recepite nel nostro Paese dal DL.vo 30 gennaio 2001, n. 94.

La normativa stabilisce il campo di applicazione (art. 1), riguardante la produzione, la commercializzazione e l’importazione degli alimenti e dei loro ingredienti, trattati con radiazioni ionizzanti; le condizioni del trattamento (art. 2) che può essere effettuato soltanto mediante le sorgenti di radiazioni elencate nell’allegato e nel rispetto delle condizioni indicate, nonché esclusivamente negli impianti autorizzati; le procedure per calcolare la dose globale media assorbita dall’alimento durante il trattamento e i requisiti igienici dei prodotti alimentari da sottoporre al trattamento stesso (artt. 4 e 5).

È altresì, prevista una lista di prodotti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti e che attualmente comprende una sola categoria di prodotti: le erbe, le spezie e i condimenti vegetali alla dose massima di 10 kGy.

In attesa che a livello comunitario vengano inserite altre tipologie alimentari, si prevede che ogni stato membro possa mantenere le autorizzazioni nazionali vigenti, purché l’irradiazione e l’immissione sul mercato siano effettuate in conformità alle disposizioni dettate dalle direttive e dalla normativa di recepimento.

In particolare, in Italia, oltre alle erbe aromatiche e spezie, autorizzate con il Decreto Ministeriale del 18 luglio 1996, è consentito il trattamento a scopo antigermogliativo di patate, cipolle ed agli (DM 30 agosto 1973). Inoltre, si dispone che .può essere autorizzato il trattamento con radiazioni ionizzanti di prodotti alimentari consentito in un altro Stato membro, a condizione che risultino particolari garanzie espressamente elencate e comunque il trattamento e l’immissione sul mercato avvenga in conformità ai Digs 94/01.

La lista degli alimenti che sono stati autorizzati negli altri stati membri è riportata nel cd. elenco delle autorizzazioni degli Stati membri relative agli alimenti e ai loro ingredienti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti.

Ebbene, l’art. 13 del Digs 94/2001 stabilisce anche che i prodotti trattati con radiazioni ionizzanti devono riportare in etichetta la dicitura “irradiato”, con l’indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’impianto che ha effettuato l’irradiazione oppure il suo numero di riferimento.

Per tali motivi, il commerciante è stato definitivamente condannato alla pena prescritta da giudici di merito, perché, in spregio alla normativa citat, aveva intenzionalmente posto in vendita alimenti tratatti con raggi ionizzanti, senza tuttavia, illustrarlo in etichetta.

La redazione giuridica

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