Con l’entrata in vigore del d.lgs n. 36/2018 cambia il regime della procedibilità del reato di minaccia 

Il 9 maggio entrerà in vigore il d.lgs. n. 36/2018 che amplia l’istituto della procedibilità a querela di parte per una serie di reati. Obiettivo del provvedimento è il miglioramento dell’efficienza del sistema penale. Una finalità perseguita favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità e una maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi. Il tutto anche attraverso la collegata operatività dell’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile. Il primo articolo del decreto legislativo è dedicato alla minaccia.

Il testo prevede, al riguardo, la modifica dell’articolo 612 del codice penale introducendo l’estensione della procedibilità a querela nell’ipotesi di minaccia grave.  Resta, invece, la procedibilità d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi previsti dall’articolo 339 c.p. Tale norma prevede, tra le circostanze aggravanti, la minaccia commessa con armi, con scritto anonimo o la minaccia commessa da più persone. La procedibilità d’ufficio, inoltre, permane anche nel caso di sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, come previsto dall’art. 63 c.p in tema di ‘Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena’

Il d.lgs. n. 36/2018 prevede una fase transitoria nella trasformazione del regime della procedibilità.

Per i reati commessi prima della sua entrata in vigore, il termine per la presentazione della querela decorrerà dalla predetta data se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. In caso di procedimento pendente, invece, il P.M o il giudice informeranno la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela. Il termine decorrerà, quindi, dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

L’ampliamento dell’istituto della procedibilità a querela è strettamente connesso all’introduzione nel codice il nuovo art. 162-ter, “Estinzione del reato per condotte riparatorie”. Tale norma dispone che “nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato”.

In presenza dei presupposti previsti, quindi, anche il reato di minaccia grave potrà essere riparato. L’introduzione di questa nuova causa di estinzione è coerente con lo scopo di snellire l’apparato processuale penale, incoraggiando modalità conciliative tra i privati.

 

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