Impedire al ctu, nella ricerca della verità causale, di andare oltre quanto lamentato dagli attori a riguardo dell’inadempimento qualificato descritto in citazione, rende Mister Fenomenix un Giudice “fuori dal coro”

A giudizio del sottoscritto, la lettura di alcune ordinanze di Mister Fenomenix può generare una cattiva sensazione: un accanimento verso il cittadino danneggiato.

Se il consulente medico legale dell’attore danneggiato cerca di qualificare un errore dei sanitari potrebbe fare un grande danno al suo assistito, perché, in caso di errata qualificazione dell’inadempimento, farebbe perdere la causa al proprio assistito anche se i sanitari hanno comunque commesso uno sbaglio nel condurre un determinato intervento chirurgico o comunque una determinata terapia.

Mister Fenomenix nelle sue ordinanze fa espresso divieto al CTU di tenere conto, nella risposta ai quesiti, del contenuto di eventuali note dei ctp per la parte che non contenga mere osservazioni e istanze, ma introduca inammissibile ampliamento del tema dell’indagine come esposta ed allegata dal danneggiato.

Al sottoscritto sembra una forzatura che manifesta l’infondata preoccupazione ansiogena di un Giudice di fare “perfettamente” il proprio dovere.

Ritorniamo al nocciolo della questione.

Se l’attore sbaglia a qualificare l’errore nella condotta del sanitario, che comunque ha mal adempiuto al suo compito, secondo Mister Fenomenix sarebbe una “mutatio libelli” e quindi “costringe” il suo CTU a non precisare l’eventuale altra possibile causa dell’evento avverso lamentato dall’attore stesso.

Vi sembra razionale tutto ciò?

Tale domanda nasce spontanea quando nelle ordinanze di tutti gli altri Giudici di merito si leggono quesiti del genere al ctu:

” il CTU, esaminati gli atti di causa, sentiti gli eventuali CTP, assunte, se del caso, informazioni da terzi o richiesti chiarimenti alle parti ai sensi dell’art. 194 c.p.c., avvalendosi, se necessario, di un ausiliario, acquisita, previo accordo delle parti e nel rispetto del contraddittorio, eventuale ulteriore documentazione medica, esperito un concreto e reiterato tentativo di conciliazione, redatto il verbale delle operazioni peritali dal quale risultino anche le posizioni delle parti in ordine al tentativo di conciliazione:

  • descriva le condizioni di PP  al momento del primo contatto con la struttura sanitaria presso la quale è giunta in stato di gravidanza in data 16/1/2013, accertando anche le condizioni di salute generali; 
  • descriva quale tipo di accertamenti diagnostici/strumentali interventi/trattamenti abbia subito presso l’ospedale convenuto; 
  • descriva, ove possibile, quale fosse la condizione del nascituro al momento dell’accesso alla struttura sanitaria e descriva quale sia stata in concreto la causa del successivo decesso dello stesso; 
  • dica se, al momento dell’arrivo presso la struttura sanitaria, il parto della signora PP presentasse particolari difficoltà, se in rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all’epoca della nascita sia stato effettuato secondo la miglior pratica medica, anche in relazione alle condizioni del nascituro nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili ai sanitari che hanno assistito la donna nel corso del travaglio; 
  • dica se lo stesso presentasse la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute della parte attrice e del nascituro; dica se le conseguenze negative dedotte nel ricorso (ove in concreto riscontrate) siano causalmente riconducibili a condotte dei medici della predetta struttura censurabili sotto il profilo della colpa professionale sia sotto il profilo diagnostico sia sotto il profilo terapeutico; 
  • nell’ipotesi in cui ravvisi una colpa professionale dei sanitari, dica quali avrebbero dovuto essere in concreto le misure da adottare secondo la più accreditata scienza medica e con la dovuta diligenza, perizia e prudenza prima, durante e dopo il parto al fine di evitare l’esito infausto; 
  • riferisca ogni altro elemento utile ai fini di giustizia”.

A questo punto o Mister Fenomenix è un folle oppure lo sono gli altri giudici che addirittura prescrivono al ctu di “riferire ogni altro elemento utile ai fini di giustizia”!

Su tale questione, ossia della mutatio/emendatio libelli, si hanno più riferimenti giurisprudenziali che rendono incongrua la richiesta al CTU di Mister Fenomenix.

Ricordiamo, infatti, dapprima la sentenza delle Sez. Unite (12310 del 15 giugno 2015), come anche quella della Corte n. 4792 del 26/02/2013, che statuisce che:

«in caso di accertamento della responsabilità medico-chirurgica, attesa l’innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere “percipiente”, sicché il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova».

Ancora più recente è la sentenza di Cassazione del Consigliere dott. Sestini (n. 6850/2018) che recita:

“…Va considerato, infatti, che la responsabilità della struttura ospedaliera è sempre responsabilità diretta, ancorchè conseguente a fatto degli ausiliari, e che l’avere l’attore individuato la colpa esclusiva di un singolo ausiliario (l’ O.) non valeva a limitare l’oggetto della domanda, che concerneva comunque anche l’accertamento della responsabilità della struttura, in funzione dell’accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata dal P. nei confronti di entrambi i convenuti; per altro verso, va escluso che, in ambito di responsabilità professionale sanitaria, l’accertamento demandato al giudice sia rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni compiute dall’attore (quanto all’individuazione delle specifiche condotte costituenti la causa del danno), dovendosi invece ritenere che l’oggetto del giudizio sia costituito dall’accertamento della responsabilità dei convenuti in relazione al danno lamentato dall’attore e che, entro tale cornice, possa ben pervenirsi all’accoglimento della domanda in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli originariamente ipotizzati dall’attore…”.

Insomma, a parere dello scrivente, Mister Fenomenix dovrebbe rivedere le sue decisioni su questa modalità di accertamento della colpa sanitaria, perchè, tra l’altro, un cittadino danneggiato confida e affida tutto se stesso (la sua sorte) alla giustizia.

Dr. Carmelo Galipò

Pres. Accademia della Medicina Legale

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