Una recente pronuncia della Cassazione ha fornito chiarimenti in merito al modello F24 e ai rischi che corre chi rilascia attestazioni false

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18803/2018 ha fatto il punto in merito al modello F24 ricordando che, trattandosi di atto pubblico, fare attestazioni false è molto rischioso.

Scatta infatti il reato di falsità ideologica in atto pubblico per chi rilasci attestazioni mendaci.

Il modello F24 infatti è un atto pubblico e non una scrittura privata.

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno accolto il ricorso della parte civile annullando la sentenza di merito che aveva assolto l’imputato considerandolo non punibile alla luce della depenalizzazione del reato di falso in scrittura privata art. 485 c.p.

Al soggetto in questione si contestava, ai sensi dell’art. 483 cod. pen., di avere falsamente attestato, in due modelli F24, di essere stato autorizzato da un altro soggetto a portare in compensazione dei crediti fiscali da questi vantati, a titolo di IVA, con i propri debiti fiscali per imposte non versate negli anni 2004-2005.

Il soggetto in appello è stato assolto per la riqualificazione del fatto come falso in scrittura privata, in considerazione dell’intervenuta depenalizzazione della condotta.

L’altro, parte civile, ha invece invocato l’intervento della Cassazione.

In particolare, deducendo la violazione di legge in ordine all’errata qualificazione giuridica della condotta, fermo restando che non vi era dubbio che il modello F24 fosse stato compilato dall’imputato.

Quest’ultimo aveva falsamente attestato di essere stato autorizzato a portare in compensazione dei suoi debiti i crediti del ricorrente. Il tutto, atteso che il modello costituisce “un atto di fede privilegiata, trattandosi di atto che attesta il pagamento avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata adempiendo così l’obbligazione tributaria con efficacia liberatoria”.

Alla luce di questo, l’attestazione dell’imputato era destinata ad essere trasfusa in un atto pubblico.

In questo modo, il relativo falso ideologico era punibile ai sensi dell’art. 483 c.p. come correttamente contestato in origine.

Per la Cassazione, però, la parte civile ha ragione. Gli Ermellini scrivono che “è nel senso che i modelli F 24, di versamento di somme a titolo di imposta presso gli sportelli delle banche delegate a tale incasso, costituiscano degli atti pubblici”.

Ciò in quanto il modello F 24, “compilato dal privato e completato dagli addetti agli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, funge, per la normativa di settore, da attestazione del pagamento delle stesse, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, e costituisce la prova documentale dell’adempimento dell’obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria del contribuente”.

Come evidenziato dalla disciplina delle modalità di versamento delle imposte mediante delega, “l’Amministrazione finanziaria delega agli istituti bancari l’incasso delle somme dovute a titolo di imposta, attribuendo così alle medesime, ed ai dipendenti che per esse operano e che materialmente eseguono l’operazione, i medesimi poteri attestativi che hanno i propri dipendenti, così che l’atto di versamento e di ricevuta rilasciato assume la medesima efficacia probatoria di quello che sarebbe stato formato dai funzionari pubblici, e di conseguenza, anche la medesima efficacia liberatoria dall’obbligazione tributaria”.

Dunque, secondo la Corte, non si possono condividere le diverse conclusioni cui giunge un orientamento minoritario.

In base a questo, il modello F24 costituisce “o solo un attestato del contenuto di altri atti o solo una scrittura privata”.

Esso infatti non può essere considerato “un’attestazione del contenuto di un altro e diverso atto”.

“Ma – si precisa – costituisce esso stesso l’atto di pagamento dell’imposta, visto che, con la sua sottoscrizione e la consegna alla banca delegata, il contribuente incarica (con delega irrevocabile) la banca a corrispondere all’Amministrazione finanziaria la somma contestualmente versata (o a disposizione del contribuente presso il medesimo istituto)”.

Ma nemmeno una semplice scrittura privata.

Pertanto, se il modello F24 è un atto pubblico, una eventuale attestazione mendace “configura proprio il delitto in origine contestato, previsto e punito dall’art. 483 c.p., la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”.

 

 

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