La Cassazione ha fatto il punto sulla possibilità di ottenere un risarcimento nel caso in cui si riporti un danno a seguito della caduta di una moto parcheggiata

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30075/2017, ha fornito chiarimenti sulla possibilità di ottenere un risarcimento danni a seguito a seguito della caduta di una moto parcheggiata.

Gli Ermellini, infatti, hanno escluso l’applicabilità delle norme sulla R.C.A. in favore di un soggetto che aveva subito delle lesioni a causa della caduta sul ginocchio di una moto parcheggiata, di proprietà della moglie.

La vicenda

Nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta da un soggetto nei confronti di una compagnia assicurativa.

L’uomo aveva chiesto il risarcimento del danno subito a seguito delle lesioni patite “a causa della caduta sul ginocchio di una motocicletta, di proprietà della moglie”.

Più nello specifico, la caduta della moto parcheggiata era avvenuta al momento di spostare il cavalletto.

Ritenendo la decisione ingiusta, il danneggiato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Secondo l’uomo, in particolare, il Tribunale non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 2054 c.c..

Ciò in quanto “l’assicurazione R.C.A. ha una copertura ampia che si estende a coprire tutti gli usi in linea con la funzione del veicolo stesso”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non ha accolto il ricorso, rigettandolo.

Per gli Ermellini, infatti, il giudice di secondo grado aveva evidenziato che il danneggiato era risultato essere l’unico responsabile delle lesioni personali subite. Questo “poiché egli stesso aveva riconosciuto, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, che mentre stava parcheggiando la motocicletta di proprietà della moglie, la stessa gli rovinava addosso, cadendogli dal cavalletto”.

Di conseguenza, non sussisteva “una ipotesi di responsabilità di terzi per il danno occorso” per la caduta della moto parcheggiata.

La Cassazione inoltre ha evidenziato quanto segue.

“Ai fini dell’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria della R.C.A., la sosta può essere equiparata alla circolazione” solo se il sinistro sia ricollegabile alla circolazione stessa.  E non, quindi, a una causa autonoma.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione, il giudice d’appello aveva correttamente escluso “l’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria”. Egli aveva individuato la causa del danno “nella manovra di parcheggio sul cavalletto eseguita dallo stesso ricorrente”.

Alla luce di tali considerazioni, gli Ermellini hanno ritenuto di rigettare il ricorso proposto dal danneggiato, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.

 

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