Prelievi e versamenti oltre i 10mila euro saranno monitorati e segnalati all’Unità d’informazione finanziaria per l’Italia.

Attenzione ai movimenti bancari oltre i 10mila euro. Saranno infatti monitorati e prontamente segnalati prelievi e versamenti (e non solo quelli unici, se accumulati in un mese) pari o superiori a tale cifra.

Questo, di fatto, significa che tutti i movimenti bancari superiori a tal cifra costituiranno la base per una “comunicazione oggettiva”. Questa dovrà essere effettuata dagli istituti di credito e da altri specifici soggetti all’Unità d’informazione finanziaria per l’Italia.

L’iniziativa fa parte della attività antiriciclaggio che comprende una serie di provvedimenti.

In questo modo, la comunicazione farà in modo che l’Uif possa disporre di una base dati ampia, omogenea e sistematica.

L’obiettivo, come riportato da Italia Oggi, è specificamente quello di migliorare le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette.

Il sito della Banca d’Italia ha poi fornito ulteriori chiarimenti sui movimenti bancari sopra i 10mila euro.

Lo ha fatto in un documento, dal titolo “Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive”, sottoposto per trenta giorni a pubblica consultazione.

Nel documento si legge che l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), istituita nel 2007presso la Banca d’Italia in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, ha iniziato a operare il 1° gennaio 2008.

L’organismo di fatto è subentrato all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio.

D’ora in avanti, le banche, gli uffici postali e gli istituti di moneta elettronica dovranno inviare all’Uif “con cadenza mensile una comunicazione contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore”.

Questo significa, però, che verranno prese in considerazione anche eventuali operazioni “cumulate” nel medesimo periodo, singolarmente pari o superiori a 1.000 euro effettuate da parte dello stesso cliente o esecutore.

Il contenuto delle comunicazioni dovrà includere alcune informazioni specifiche.

Vale a dire “i dati identificativi della comunicazione, che riportano le informazioni che identificano la comunicazione e il segnalante; gli elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti, e in particolare: la data, l’importo e la causale dell’operazione; la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo”.

 

 

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