In caso di multa stradale non si può ritenere giustificato il proprietario che non dimostri quali misure abbia adottato per conservare la memoria del conducente

La Cassazione, con sentenza n. 30939/2018, si è pronunciata sul contenzioso tra una Srl e il Ministero dell’Interno insorto a causa di una multa stradale. La Società, proprietaria di un’autovettura cui era stato contestato un eccesso di velocità, aveva omesso di comunicare l’identità del conducente al momento dell’infrazione.

I Giudici del merito avevano negato che l’azienda fosse incorsa nella violazione dell’articolo 126 bis, comma 2, del codice della strada. Il legale rappresentale della società opponente aveva inviato alla Polizia Stradale una comunicazione in cui faceva presente che egli -“avendo utilizzato il veicolo di proprietà aziendale durante il mese di agosto con tutta la famiglia, ed essendosi alternato con la moglie alla guida” – non era in grado di dire chi fosse alla guida al momento della violazione dei limiti di velocità.

Così facendo, secondo il Tribunale, egli avrebbe “tenuto la condotta collaborativa che secondo le indicazioni della Corte costituzionale può ritenersi idonea a scriminare l’omessa comunicazione”.

La Cassazione, investita della vicenda, ha chiarito che occorre distinguere tra la condotta del proprietario del veicolo che non risponda alla richiesta di comunicazione dell’identità del conducente e la condotta del proprietario del veicolo che a tale richiesta risponda adducendo una valida giustificazione della propria non conoscenza della identità del conducente.

In definitiva, si tratta di stabilire se il motivo per il quale il proprietario ha dichiarato di non conoscere l’identità del conducente sia “documentato” e “giustificato”.

In altri termini, occorre la presenza di situazioni imprevedibili ed incoercibili che impediscano di conoscere l’identità del guidatore. Sempre purché risulti dimostrata l’adozione di misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo.

Per contro non si può ritenere giustificato il proprietario che non dimostri quali misure abbia adottato per conservare la memoria del conducente. Nel caso esaminato, ricorrendo quest’ultima circostanza, i Giudici Ermellini hanno ritenuto di cassare la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio.

 

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