Il Tribunale di Catania ha riconosciuto la responsabilità civile da inesatto adempimento di un intervento chirurgico per negligenza professionale

La vicenda trae origine ancora, da un presunto caso di errore medico. Un intervento chirurgico di port a-cath mal eseguito, per negligenza professionale, aveva ritardato il necessario ciclo di terapia contro il tumore al seno a cui la paziente si sarebbe sottoposta.
I fatti risalgono al 2004, dunque la fattispecie rientra nel quadro normativo e risulta regolata dai principi giurisprudenziali antecedenti all’entrata in vigore sia della legge Gelli- Bianco (L. n. 24/2017), sia della cd. legge Balduzzi (art. 3 comma 1, D.L. n. 158/2012) con conseguente applicazione del regime della responsabilità contrattuale sulla base della cd teoria del contatto sociale.

I punti salienti di tale responsabilità sono :

a)       Una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b)      Uno status professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una “culpa in facendo”;
c)       L’affidamento ingenerato nel danneggiato per effetto sia dell’appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale “protetta” sia della situazione relazionale che si è previamente instaurata fra i due soggetti.
In presenza di tali circostanze – ricorda il Tribunale siciliano – il paziente matura un legittimo e ragionevole affidamento sulla conformità della prestazione medica alle leges artis, le quali impongono al sanitario di operare diligentemente in ogni fase nella quale si svolge il “contatto” con colui che si è appunto affidato alle sue cure: quindi non solo al momento dell’intervento chirurgico bensì anche in quello che lo precede (mediante acquisizione del consenso informato) ed in quella che lo segue (mediante un costante controllo sul decorso post-operatorio).
In ordine al regime della prova dell’illecito e del danno e del riparto dell’onere probatorio si fa applicazione dei criteri fissati dalla disciplina generale prevista per la materia contrattuale dell’inadempimento e dell’inesatto adempimento:
–          il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte;
–          il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento;
–          analogo principio vale con riguardo all’inesatto adempimento: il creditore potrà limitarsi alla mera allegazione dell’inesatto adempimento (per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) mentre il debitore sarà onerato di provare l’avvenuto esatto adempimento.

La responsabilità per negligenza professionale

Ebbene fatte queste premesse, il giudice siciliano non manca di osservare che la soluzione alla vicenda controversa ruota intorno ad un unico punto: capire se il sanitario autore dell’intervento chirurgico fosse concretamente incorso negli errori di esecuzione e nelle omissioni allegate dalla paziente.
E a tal proposito, è risultato decisivo quanto emerso dalla CTU: “nell’esecuzione dell’intervento chirurgico il medico non si era attenuto alla procedura ecoguidata”.
Tanto è bastato per affermare la censurabilità della condotta professionale degli operatori sanitari che, se solo avessero adottato le più scrupolose regole cautelari e i migliori protocolli medico-sanitari, avrebbero certamente ridotto, se pur non annullato, l’incidenza data dalla complicanza, poi concretamente verificatasi.
Il Tribunale di Catania ha fatto perciò, applicazione del principio di diritto secondo cui in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell’accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale che pone al posto dell’omissione il comportamento dovuto. Epperò (Cass. n. 23197/2018) tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).
Ciò vuol dire che nel caso in esame, sebbene non sia stato individuato il grado o la percentuale di incidenza della riduzione del rischio con l’uso della procedura ecoguidata rispetto a quella eseguita, egualmente doveva affermarsi la dedotta responsabilità (secondo il criterio del più probabile che non), per la sola considerazione che la condotta doverosa avrebbe certamente assicurato apprezzabili probabilità di evitare il danno.
Quanto alla responsabilità della struttura sanitaria, il giudice adito non ha ritenuto esaustivo l’assunto per cui “nella pratica clinica, sebbene consigliata, non viene costantemente eseguita una procedura di posizionamento ecoguidato del port a-cath”. Tale circostanza non è utile ad escluderne la responsabilità.

La redazione giuridica

 
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