La verificazione del nesso di causalità potrebbe apparire semplice, invece la giurisprudenza è variegata e non pacifica su casi fra loro assimilabili.

La verificazione del nesso di causalità potrebbe apparire semplice. Ma, allora, come è possibile che esista una giurisprudenza variegata e non pacifica su casi fra loro assimilabili?

Il fulcro di ogni giudizio risiede nell’accertamento del nesso di causalità

Chi si occupa, da qualunque “lato della barricata”, di responsabilità medica, sa bene che il fulcro di ogni giudizio risiede nell’accertamento del c.d. nesso di causalità fra le condotte che si presumono errate, e le conseguenze negative che dalle stesse si fanno discendere.
Con questa definizione, si descrive il legame diretto che deve intercorre fra un evento azione e un evento risultato, tal per il quale quest’ultimo non si sarebbe avuto in mancanza del primo.

Il legame fra azione del medico e conseguenza negativa per il paziente è labile

La semplicità con la quale può essere espresso il concetto non deve, tuttavia, trarre in inganno coloro che si confrontano con lo stesso. Infatti, per quanto vario può essere l’umano agire in riferimento ad una medesima situazione, tanto diverso sarà il percorso di ricostruzione del nesso. Se a quanto detto si aggiunge il numero di soluzioni tecnico-scientifiche adottabili rispetto ad una medesima patologia, le diverse ed imprevedibili reazioni che un organismo può avere in riferimento ad una cura, l’evoluzione quasi mai uguale (da persona a persona) dei processi morbosi, si riuscirà a comprendere che l’esistenza del legame diretto fra la azione di un medico e la conseguenza negativa per il paziente, è più labile di quanto ci si riesca ad immaginare.

I principi interpretativi ed esplicativi elaborati dalla Suprema Corte

Negli anni, la giurisprudenza della Suprema Corte, ha elaborato dei principi interpretativi ed esplicativi utili al fine di indagare l’esistenza o meno del nesso di causalità che si configurano, non in base alla conseguenza, ma all’atto compiuto dall’agente convenuto in giudizio o, meglio, in base al tipo di accusa formulata dalla parte presuntamente danneggiata.
Si avrà, quindi, una causalità commissiva, ovvero, una causalità omissiva…
Continua a leggere l’approfondimento su tale argomento dell’Avv. Gianluca Mari
 
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