In caso di infortuni sul lavoro del dipendente, non è prevista la visita fiscale INPS. È compito dell’INAIL, infatti, accertare e certificare tale eventi

In base al testo del decreto n. 206/2017, la nota 8 febbraio 2018 della presidenza del Consiglio e il messaggio INPS n. 3265/2017 non è prevista la visita fiscale INPS in caso di infortuni sul lavoro.

Infatti, in certi casi, non spetta all’Inps effettuare le visite fiscali nelle fasce orarie di reperibilità. Si tratta infatti di eventi di competenza esclusiva dell’INAIL, che non dispone visite presso il domicilio del lavoratore.

Infatti, non c’è visita fiscale Inps in questi casi.

La legge, inoltre, non prevede che l’INAIL effettui visite a domicilio. Secondo le proprie metodologie è infatti solita convocare il lavoratore presso la sede territorialmente competente per accertare l’effettività dell’infortunio e della malattia professionale.

A tal proposito, il messaggio INPS n. 3265/2017 fornisce le istruzioni amministrative e operative sul “Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 recante disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali.”

Ebbene, al punto 7 di tale messaggio, dedicato alle visite mediche di controllo in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, l’Istituto precisa quanto segue.

Nonostante “l’attribuzione esclusiva all’INPS della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori” non è legittimato ad effettuare accertamenti medico legali domiciliari, su richiesta dei datori di lavoro, in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale del dipendente.

Ciò poiché, nel rispetto dell’art. 12, legge 67/1988, non può interferire nelle competenze esclusive dell’INAIL per tali eventi. Non possono pertanto essere disposte visite domiciliari per procedere all’istruttoria necessaria al riconoscimento dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale a meno che non intervengano diverse interpretazioni da parte dei ministri competenti.

Laddove poi la necessità di procedere a un’istruttoria per il riconoscimento di un infortunio sul lavoro/malattia professionale emergesse durante una visita domiciliare del medico di controllo, quest’ultimo deve comunque limitarsi a verbalizzare tale circostanza.

Senza, dunque, sottoporre il dipendente a visita.

Le fasce orarie di reperibilità

Le precisazioni del messaggio INPS sono state ribadite dalla nota datata 8.02.2018 della Presidenza del Consiglio, in occasione di una richiesta di chiarimenti “in ordine alle cause di esclusione, per i dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità previste per le visite fiscali dal D.M. 17 ottobre 2017, n. 206. In particolare chiede indicazioni in merito alla eliminazione, tra le predette cause, dell’infortuni sul lavoro.”

Nella nota, si precisa che il DM 206/2017 regola le modalità di svolgimento della visita fiscale INPS.

In caso di infortuni sul lavoro, occorre fare riferimento all’art 12 della legge 67/1988 che attribuisce all’INAIL la competenza in materia di accertamenti, certificazioni e ogni altra attestazione medico legale sui lavoratori infortunati.

Pertanto, l’INAL non effettua visite a domicilio, e non esistono fasce orarie di reperibilità che il lavoratore deve rispettare.

Nel momento in cui un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro, l’INAIL è solita convocarlo presso la sede territorialmente competente per procedere ai necessari accertamenti sanitari. Il lavoratore è tenuto a presentarsi e non può rifiutare le cure del medico, se non in presenza di un giustificato motivo.

 

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