La Cassazione si è rivolta alle Sezioni Unite in seguito al ricorso presentato da un automobilista condannato in base alla normativa sull’omicidio stradale

Era stato condannato ex art.  n. 589 bis del codice penale per il reato di omicidio stradale. Secondo l’ipotesi accusatoria aveva infatti cagionato la morte di un uomo, investito in prossimità di un attraversamento pedonale. L’incidente era occorso nel gennaio del 2016 mentre la vittima era deceduta nell’agosto dello stesso anno, a causa degli esiti del traumatismo conseguenti al sinistro. L’automobilista aveva impugnato la sentenza davanti alla Suprema Corte di Cassazione. L’uomo sosteneva, in particolare, che la normativa applicata dal Tribunale fosse entrata in vigore in epoca successiva alla condotta contestata.

Tale disciplina era sicuramente meno favorevole rispetto a quella vigente all’epoca dell’investimento. La sua applicazione, pertanto, avrebbe violato il principio di prevedibilità delle conseguenze penali della condotta, affermato dalla Corte Costituzionale. Il ricorrente evidenziava peraltro che, se il pedone fosse morto sul colpo, il reato sarebbe stato punito con una pena sensibilmente meno grave.

La questione sottoposta al Palazzaccio, quindi, attiene l’individuazione della legge penale applicabile nei casi in cui, tra la condotta e l’evento, intercorra un arco temporale durante il quale entri in vigore una norma penale che sanziona il medesimo reato

Nell’ordinanza n. 21286/2018 gli Ermellini sottolineano che secondo l’indirizzo prevalente “per i reati di evento tale momento coincide con quello in cui l’evento si verifica”. Ciò, anche se l’evento dovesse verificarsi “a distanza di tempo dal momento della condotta”.

Tale approccio, tuttavia, secondo la IV sez. penale, presenterebbe “notevoli controindicazioni con riferimento a fattispecie del tipo di quella che forma oggetto del presente giudizio”. Una rigorosa adesione a tale impostazione, infatti, implicherebbe che, “anche in presenza di una condotta – nella specie istantanea, anziché “di durata” – posta in essere (oltretutto per colpa) sotto il vigore di una disciplina legislativa più favorevole in punto di trattamento sanzionatorio, trovi applicazione la legge penale in vigore al momento dell’evento, intervenuto a distanza di tempo, pur quando essa preveda per il reato de quo conseguenze sanzionatorie più severe rispetto a quelle precedentemente vigenti”.

La Cassazione evidenzia come un altro indirizzo, sia pure più datato,  fosse pervenuto a soluzioni opposte: la normativa da applicare sarebbe quella vigente al momento dell’esecuzione dell’attività.

Con riferimento alla fattispecie in esame, a fronte del contrasto sussistente in giurisprudenza, i Giudici hanno quindi ravvisato le condizioni per devolvere la questione alle Sezioni Unite. Il quesito posto, nello specifico, è il seguente: “se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta, ovvero quello vigente al momento dell’evento”.

 

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