Una sentenza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti sul momento in cui va perfezionata la notifica richiesta dopo le ore 21

Con una recente sentenza – la numero 30766/2017 – la Corte di Cassazione ha chiarito un importante principio riguardante la notifica richiesta dopo le ore 21.
Questo consiste nel fatto che la notifica richiesta dopo le ore 21 con modalità telematiche si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo.

Secondo il parere dei giudici, pertanto, è intempestivo il ricorso di legittimità notificato via PEC dopo tale orario del giorno della scadenza dei termini per l’impugnazione.

Ne consegue, pertanto, che il ricorso in Corte di Cassazione richiesto oltre il predetto orario deve ritenersi intempestivo e, pertanto, inammissibile.
Non solo. La Corte di cassazione, sulla notifica richiesta dopo le ore 21, ha specificato anche altro. Ovvero che il legislatore, con l’articolo 16-septies del decreto legge numero 179/2012, ha deciso di dare seguito a una certa linea di pensiero.

In base a essa, alle notifiche via PEC devono estendersi i medesimi limiti temporali fissati dal codice di procedura civile per le notificazioni tradizionali. Quelle cioè effettuate tramite ufficiale giudiziario.

Così facendo, ciò che il codice di rito aveva qualificato come un divieto di compiere materialmente la notifica è stato trasformato in un meccanismo per cui la notificazione, se viene comunque eseguita, si considera comunque perfezionata solo alle 7 del giorno dopo.
Nella sentenza della Corte di Cassazione, inoltre, i giudici hanno anche ribadito la scissione del momento perfezionativo della notifica tra notificante e notificato.
In questo frangente hanno poi ricordato che, per il primo, esso coincide con il momento in cui è generata la ricevuta di accettazione, mentre, per il secondo, con quello in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.
Per queste ragioni, per il notificante a rilevare è il momento in cui la notifica viene chiesta e non quello in cui la stessa viene consegnata.
 
 
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