L’appello eseguito mediante notifica via Pec, dopo le ore 21, dell’ultimo giorno utile previsto a pena di decadenza, dovrà ritenersi nullo, perché tardivo

Il caso

La ricorrente aveva proposto appello, mediante notifica via Pec, contro la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda di nullità dell’atto di cessione di un immobile in favore del nipote, con contestuale di rendita vitalizia.

Tuttavia, la Corte di Appello di Napoli aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché effettuato oltre il termine utile previsto per legge a pena di decadenza. La sentenza di primo grado era infatti, stata notificata in data 9 giugno 2016, sicché il termine breve per appellare scadeva l’11 luglio 2016 (atteso che il 9 luglio era un sabato).

L’appello era stato notificato a mezzo PEC, con missiva accettata dal sistema ed inoltrata al difensore della controparte alle ore 21,24 dell’11 luglio 2016.

Ai sensi dell’art. 16 quater, comma 3 del D.L. n. 179 del 2012, la notifica a mezzo posta elettronica certificata si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

Dello stesso tenore è l’art. 147 del c.p.p. (Tempo delle notificazioni), il quale dispone che le notificazioni dal 1 ottobre al 31 marzo non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 19 (prima delle ore 6 e dopo le ore 20 dal 1 aprile al 30 settembre). Tale disposizione normativa si applica anche alla notifica via pec, ovvero eseguita con modalità telematica. Quando è eseguita dopo le ore 21,00 la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

Non hanno dubbi allora, i giudici della Corte di Cassazione ad affermare quanto segue: “Il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, come modificato dalla L. n. 114 del 2014, dispone che le notifiche telematiche effettuate dopo le ore 21,00 si considerano perfezionate alle ore 7,00 del giorno successivo, con la conseguenza che nella fattispecie la notifica dell’appello, in quanto eseguita dopo il detto orario, doveva reputarsi perfezionata il 12 luglio 2016, allorquando era ormai maturato il termine per appellare, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di prime cure”.

Tale assunto trova conferma anche nella recente giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 30766/2017) secondo cui, in tema di notificazione con modalità telematica, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, deve essere intesa nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, (ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis,  comma 3) si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica, senza condizionare irragionevolmente quello del mittente. Anche in questo caso, la Suprema Corte aveva ritenuto tardiva la notifica del ricorso per cassazione perché la ricevuta di accettazione recava un orario successivo alle ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione.

La ratio di siffatta previsione normativa va certo individuata nell’ottica di rendere effettivo il diritto di difesa del destinatario dell’atto legale ed è altresì, improntata al rispetto dei termini processuali previsti in materia.

 

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