La Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di Cosmo De Matteis, vice presidente dello Smi, cui la CTP di Cosenza aveva riconosciuto il rimborso dell’imposta versata dal 2003 al 2007

Nei giorni scorsi è arrivata una nuova pronuncia della Corte di Cassazione in relazione al pagamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive da parte dei medici di famiglia. Con l’ordinanza n. 20703, depositata in Cancelleria lo scorso 13 ottobre, la sesta sezione civile della Suprema Corte, ha rigettato per manifesta infondatezza il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del Vice presidente nazionale del Sindacato Medici Italiani, Cosmo De Matteis.

Oggetto di tale ricorso era la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria che rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del medico di Paola, per la riforma della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza. Quest’ultima aveva accolto i ricorsi presentati da De Matteis contro il silenzio-rifiuto dell’Ufficio presso il quale aveva presentato istanza di rimborso dell’Irap versata dal 2003 al 2007 per l’impiego di una segretaria part-time.

“L’avere il professionista impiegato alle proprie dipendenze un’impiegata part-time con mansioni meramente esecutive, non costituisce circostanza di per sé sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto impositivo del tributo in esame”.

Con tale motivazione i giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso ribadendo il principio stabilito dalle Sezioni Unite della stessa Corte con la sentenza n. 9451/2016, ovvero che il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Lo Smi ritiene corretta la scelta di De Matteis  di contestare il pagamento dell’IRAP “come più volte riconosciuto da diverse sentenze che hanno stabilito come gli studi di medici di famiglia, con determinate caratteristiche, ne siano esenti. Purtroppo, in alcune realtà si continua invece a chiederne la riscossione, il che comporta polemiche, incertezze, e molte preoccupazioni e disagi a danno dei medici.”

Per il Segretario nazionale del Sindacato, Pina Onotri, “Cosmo De Matteis, con coraggio, non ha ceduto alle pressioni e ha avuto ragione, dimostrando ancora una volta la correttezza della linea dello Smi che, oltretutto, in più occasioni ha chiesto un intervento legislativo chiarificatore che metta la parola fine a una situazione che continua a produrre un forte contenzioso giudiziario”.

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