È stato pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo sulla riserva di codice nella materia penale che entrerà in vigore il prossimo 6 aprile, introducendo nuove fattispecie di reato nel codice penale.

Entrerà in vigore il prossimo 6 aprile il decreto sulla riserva di codice in materia penale, attuativo della riforma Orlando, che introdurrà nuovi reati.

Il decreto n. 21/2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, oltre ad attuare il principio della riserva di codice previsto da una delle deleghe della l. n. 103/2017, inserisce nuove fattispecie di reato all’interno del codice penale.

Il decreto sancisce, innanzitutto, con il nuovo art. 3-bis c.p., il principio della riserva di codice in materia penale. In tal modo stabilisce che “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”.

Detto questo, nel rispetto della riserva espressa, il decreto introduce quindi nel codice penale nuovi reati, previsti prima dalle disposizioni di legge ad hoc.

Questi hanno ad oggetto la tutela di beni di rilevanza costituzionale, quali la tutela della persona (delitti contro la maternità, l’uguaglianza, ecc.) e la tutela dell’ambiente.

Ma anche la tutela del sistema finanziario, nonché fattispecie in materia di associazioni di tipo mafioso e con finalità di terrorismo (e altri gravi reati) e in materia di confisca in casi particolari.

Di conseguenza, il provvedimento abroga anche delle disposizioni esterne al codice penale.

Esso prevede inoltre alcune norme di coordinamento, ai sensi delle quali, a partire dal 6 aprile, “i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A” allegata al decreto.

Ma vediamo quali sono i nuovi reati in questione.

Nello specifico, in materia di tutela della persona, vengono introdotti i seguenti reati.

Il primo è ‘Sequestro di persona a scopo di coazione’, ex nuovo art. 289-ter.

Questo punisce con la reclusione da venticinque a trenta anni “chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione”

Viene introdotto poi il reato di ‘Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio’.

Secondo il nuovo art. 570-bis, in base al quale, “le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

“Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”. Tale reato ex nuovo art. 586 bis dispone quanto segue.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze”.

Segue poi il reato di ‘Interruzione colposa di gravidanza’, ex art. 593-bis (parte del nuovo “Capo I del Titolo XII del Libro II”). Questo prevede che “Chiunque cagiona a una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”. Mentre chiunque “cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà”.

È stato poi introdotto tra i nuovi reati quello di ‘Interruzione di gravidanza non consensuale’.

Ex nuovo art. 593-ter il reato dispone che “Chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno”.

La stessa pena “si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna”, mentre è diminuita della metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto.

Il reato di ‘Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa’ ex nuovo art. 604-bis è un altro dei nuovi reati introdotti.

Esso dispone che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

Per tale reato sono previste delle aggravanti.

Ad esempio, in caso di minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra nonché una specifica circostanza aggravante ex nuovo art. 604-ter.

Infine, sono stati introdotti altri reati.

Si tratta dell’art. 452-quaterdecies in materia di tutela ambientale, rubricato “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; dell’art. 493-ter in materia di tutela del sistema finanziario, rubricato “Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento”.

Seguono poi l’art. 416-bis 1 “Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose” e l’art. 61 bis “Circostanza aggravante del reato transnazionale” e l’art. 240-bis “Confisca in casi particolari”.

 

 

 

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