Con la fiducia posta al Senato è stato introdotto nel Codice il reato di Omicidio stradale. «Responsabile Civile» ha chiesto all’avvocato Gianluca Mari un commento alle novità introdotte dal Legislatore

Dopo un iter molto lungo, è andata in porto la legge sull’Omicidio Stradale, passata con il voto di fiducia in quinta lettura al Senato. Le novità introdotte sono davvero utili ed efficaci? Cosa cambierà davvero adesso? «Responsabile Civile» ha chiesto il parere dell’avvocato Gianluca Mari.

Le novità sono tante, ci spiega l’avvocato: «Aumentano le pene rispetto alle vecchie previsioni di lesioni personali e lesioni personali gravissime; viene circostanziata la responsabilità della condotta del guidatore rispetto a una serie di comportamenti che erano già previsti dalla legge come il reato di mettersi alla guida sotto l’effetto di alcolici o sostanze stupefacenti. Queste due condotte, però, vengono messe in relazione al bene vita che può essere perso o messo seriamente a rischio quando una persona nel mettersi alla guida ubriaco o drogato coinvolge altre persone in un incidente».

«Le pene sono aumentate di tanto, graduate ovviamente rispetto alla gravità della condotta delittuosa che nel caso di specie viene caratterizzata dall’abuso di alcol o stupefacenti. La novità importante è che si è cercato di fare una norma completa, veramente applicabile: il legislatore – e non è una cosa scontata nel nostro ordinamento – si è preoccupato, giustamente, di dare tutte le istruzioni a un ipotetico giudice. Prevedendo poche scappatoie per chi, invece, delinque. Sottolineo questo perché molte delle nostre leggi sono scritte ipoteticamente bene, ma mancano poi, le conseguenze certe della condotta. In questo caso, invece, il legislatore ha fatto un buon lavoro».

Ma aumenti e determinazioni così precise delle varie casistiche possono funzionare anche come deterrenti? C’è da fare una considerazione preliminare al riguardo: «Arrivare alle microgrammature di alcol prese in considerazione dalla norma presuppone che si sia bevuto molto, non accade per pura occasione: si tratta di persone che abusano effettivamente di queste sostanze» tuttavia, se pure l’inasprimento delle pene «non è un detterrente per loro, è quantomeno una garanzia di non averli per strada per un bel po’ di tempo».

L’avvocato Mari sottolinea, dunque, anche l’aspetto del ritiro della patente da 15 anni a salire, «Senza contare che c’è un’aggravante per chi guida per professione: si tratta di persone particolarmente qualificate, ma anche particolarmente edotta su quelle che sono le conseguenze dello stare per strada. Così come viene sanzionata in maniera tremenda l’omissione di soccorso».

Non bisogna, tuttavia, dimenticare, che se siamo arrivati a questo punto nel nostro paese un motivo c’è: «il problema degli incidenti stradali esiste, e non esistendo una specifica previsione venivano trattati come reati contravvenzionali, cioè violazioni del codice della strada che per avventura avevano coinvolto un’altra persona, e questo ha portato ad alcune brutture».

Eppure, sottolinea l’avvocato, «il problema dell’omicidio stradale introdotto nel nostro ordinamento non è la bontà di quello che è stato scritto, ma la certezza che venga poi applicato: perché abbiamo un serio problema di applicazione delle pene». Ma nello specifico, quali sono i punti deboli di questo testo? Ci sono scappatoie che potranno essere in qualche modo sfruttate? L’avvocato è convinto di sì: «Io nel testo dell’articolo 575 bis ne sottolineo solamente una: mi chiedo che senso abbia specificare che risponde di questo reato chi si mette alla guida consapevolmente in stato di ebbrezza alcolica o alterazione dovuta a sostanze stupefacenti e psicotrope. Questo “consapevolmente” è per me superfluo e potrebbe dare adito a tutta una serie di difese che potrebbero dimostrare che io non ero consapevole di essere pericoloso: si tratta di una specifica che darà agio a difese fantasiose e poteva essere evitata».

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