La Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti sull’acquisizione di dati e documenti da parte del consulente tecnico, un atto che ha funzione di riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti.

La Corte di Cassazione, III Sezione Civile, con la sentenza n. 12921/2016 si è pronunciata in merito all’ onere di allegazione delle parti per conto del consulente tecnico fornendo delle precisazioni importanti.

Secondo i giudici, infatti, l’acquisizione di dati e documenti da parte del consulente tecnico ha funzione di riscontro e verifica rispetto a quanto affermato e documentato dalle parti.

Ma è bene ricordare che il consulente tecnico non può sostituirsi alle parti, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto della sua attività di riscontro e che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova.

Nel caso di specie, una società attiva nella lavorazione e nella produzione di prodotti alimentari ha portato in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna il gestore dell’erogazione idrica del Comune.

La società ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni provocati dall’allagamento del proprio stabilimento industriale.

Tale fatto era avvenuto, infatti, a seguito della rottura di un tratto di condotta idrica. Questa faceva parte dell’acquedotto pubblico. La stessa risultava poi interrata proprio nell’area prospiciente allo stabilimento.

Ebbene, proprio a causa dell’allagamento, l’attività della società era rimasta bloccata per ore.

Questo aveva fatto sì che il prodotto in lavorazione fosse divenuto inutilizzabile, con conseguenti danni economici molto ingenti.

Con tale pronuncia, la Cassazione chiarisce quindi quali sono i limiti, le funzioni e i rapporti che l’attività di consulenza tecnica incontra rispetto all’ onere di allegazione delle parti.

Nel caso al centro della sentenza, i giudici di merito avevano deciso di non avvalersi delle risultanze della consulenza tecnica.

Il perito aveva deciso di avvalersi di una serie di documenti. Questi erano finalizzati in primis a comprovare i costi delle lavorazioni perdute. In secondo luogo, ad accertarne i relativi quantitativi.

Tutti elementi che la società ricorrente, solo in sede di consulenza tecnica e dunque, in violazione sia dei termini per la produzione documentale che del principio del contraddittorio, gli avrebbe trasmesso.

Circostanza, questa, che avrebbe suscitato le contestazioni della controparte, come ben evidenziato nell’approfondita analisi dell’Avv. Sabrina Caporale.

 

 

 

 

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