Operaio metalmeccanico trovato con cinque lampadine, dirette all’assemblaggio, nelle tasche del proprio giaccone. A scagionarlo sono le prassi aziendali

In entrambi i gradi di giudizio era stato dichiarata l’illegittimità del licenziamento, intimato da una nota società produttrice di auto ad un proprio operaio di linea.

Invero, aveva osservato il giudice dell’appello che il fatto dal quale era scaturita la volontà di recesso del datore di lavoro, rientrava tra quelle operazioni “tollerate” dall’azienda e non avvertita come illecita, il che non poteva giustificare la sanzione espulsiva del dipendente.

Nella specie, nel giudizio che aveva condotto il datore di lavoro ad adottare la sanzione anzidetta, difettava il giudizio di proporzionalità che doveva essere calibrato sulla gravità della colpa e sull’intensità della violazione della buona fede contrattuale, in funzione della necessità di apprezzare l’effettivo disvalore della condotta ai fini della prosecuzione del rapporto.

Cos’era successo?

Il dipendente aveva nelle proprie tasche cinque lampadine che dovevano essere montate sull’auto in linea di produzione.

L’operaio aveva, tuttavia, spiegato che il suo intento non era quello di appropriarsene ma di procedere al loro successivo assemblaggio. E, in ogni caso, si trattava di beni di modico valore.

Peraltro, si trattava di una prassi non vietata dall’azienda, quella per cui i dipendenti potevano prendere pezzi non funzionanti per poi assemblarli e realizzarne uno buono.

In altre parole il dipendente metalmeccanico denunciava la sproporzionalità della sanzione intimatagli, posto che si trattava di un danno di tale tenuità, da non riuscire a giustificare la lesione del vincolo fiduciario.

Ebbene, la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda in esame, ha confermato l’illegittimità del licenziamento per mancanza di proporzionalità tra la sanzione e la condotta contestata, a prescindere dalle ulteriori considerazioni sul modico valore dei beni asseritamente sottratti: “la consapevolezza da parte della società datrice dell’esistenza delle pratiche in questione, e la diffusività delle stesse in ambito aziendale (Cass. 23878/2018) in un ‘ottica di conformità al principio secondo cui l’inadempimento va valutato in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., cui consegue quale corollario che l’irrogazione della massima sanzione disciplinare, risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura, tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (Cass. 6848/2010 ; n. 16864/2006).

La redazione giuridica

 

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