Una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone si è espressa in merito ai rischi, per il contribuente, di un ricorso troppo lungo

Si rischia di essere condannati a pagare le spese compensate del giudizio per aver presentato un ricorso troppo lungo?
Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone – che lo ha deciso con la sentenza n. 712/2017 – il contribuente che, pur con fondate ragioni, presenta un ricorso troppo lungo e prolisso, potrebbe essere condannato alle spese (compensate del giudizio.

Questo poiché l’atto introduttivo del giudizio appare eccessivamente infarcito di contestazioni anche dilatorie.

Per la CTP di Frosinone, la deroga al principio di soccombenza è giustificata dal comportamento processuale della parte, che tramite un ricorso troppo lungo costringerebbe i giudici a un’attività valutativa molto più lunga e complessa.
Ma andiamo ai fatti. Nel chiedere l’annullamento, previa sospensione, dell’atto impugnato, il ricorrente eccepiva ben 11 motivi in gran parte concentrati sulla legittimità dell’atto e in conclusione anche nel merito.
Le questioni pregiudiziali sollevate dalla parte ricorrente, tuttavia, erano apparse tutte infondate.
Differente la situazione per la questione di merito, che richiede al giudice una valutazione di un’intervenuta transazione tra il ricorrente e il Comune, dalla quale sono derivati i pagamenti che l’Agenzia delle Entrate intende tassare.
La Commissione ha inoltre confermato che si trattava di somme percepite a titolo di risarcimento del danno subito. Su tali somme non c’è imposizione non trattandosi, invece, di integrazione o sostituzione di redditi perduti (lucro cessante) per le quali, al contrario, sarebbe stata giustificata l’imposizione tributaria.
Tuttavia, per i giudici, nonostante le spese di norma spettino alla parte vittoriosa che, nel caso in esame, sarebbe il contribuente ricorrente, la Commissione ha ritenuto di poterle compensare alla luce della condotta processuale tenuta dalla parte ricorrente nella predisposizione dei propri atti difensivi.

Il ricorso troppo prolisso, in questo caso, oltre che infarcito di contestazioni infondate, ne conteneva alcune meramente dilatorie.

Per tale ragione, la Commissione Tributaria si è richiamata ai principi espressi dalla Cassazione che, in casi analoghi, ha addirittura stabilito che ne derivasse l’inammissibilità della domanda, come nella recente sentenza n. sentenza n. 18962/2017.
Certo, come rilevato dai giudici della Commissione, la norma sopra menzionata regola il solo ricorso per Cassazione, mentre quello innanzi alla CTP è regolato dal d.lgs. n. 546/1992. Pertanto, al ricorso troppo prolisso in esame non può essere comminata una censura di inammissibilità, ma dal momento che si tratta di una condotta meritevole di censura, questa può determinare una deroga al principio della soccombenza che regola la materia delle spese processuali tributarie.
 
 
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