Storia di una gravidanza misconosciuta e di un parto ritardato, causa del 100% di danno biologico. Negato il danno alla capacità lavorativa specifica della bambina

Il grande danno di un parto ritardato “peggiorato” dalla negazione di un danno patrimoniale evidente a motivo di un danno biologico del 100% che il CTU così descrive. “L’E.O. ha evidenziato una tetraparesi spastica agli arti superiori e flaccida agli arti inferiori; assenza di linguaggio, di comprensione e di controllo degli sfinteri”.

E precisamente il CTU così valuta il maggior danno: “Il danno attuale della bambina è pari al 100%; di questo 100% il 25% è ipotizzabile che si sarebbe comunque realizzato per cui il danno causalmente collegato al ritardo terapeutico (parto ritardato) è pari al 75%…”.

Ancora il CTU precisa sulle ripercussioni del danno da illecito sanitario: “i postumi individuati incidono in concreto su tutte le attività non lavorative e lavorative future (in considerazione dell’età) che risultano abolite; i postumi non possono essere eliminati o attenuati”.

Quindi parliamo di un parto ritardato che ha provocato una tragedia familiare e l’obiettività descritta dal CTU si riferisce ad un bambina di circa 13 anni e oggi di 15.

Gli attori hanno così richiesto il danno patrimoniale nel ricorso 702bis (poi convertito con udienza ex 183cpc): ” DANNO ALLA CAPACITA’ LAVORATIVA SPECIFICA: non può che calcolarsi nella misura del 100% in considerazione della impossibile attuale e futura della minore di svolgere qualsiasi attività lavorativa a motivo della sua totale invalidità permanente nel senso di ridotta integrità psico-fisica”.

Mentre nelle memorie conclusionali l’attore così richiede il danno alla capacità lavorativa: “a favore degli attori, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore danno alla incapacità lavorativa e danno alla vita di relazione nonché danno esistenziale in favore della minore Stefania Maria Francesca Conte nella misura cumulativa di €. 1.000.000,00 tenendo conto della assoluta incapacità della stessa di autodeterminarsi nella vita sociale, lavorativa e di relazione, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”.

Il Giudice nella sentenza motiva così la mancata liquidazione del danno alla capacità lavorativa specifica o confacente: “… Nel  caso di  specie, attesa  la  elevata  percentuale di  invalidità permanente deve  ritenersi  certa  la  menomazione  della  capacità  lavorativa  specifica. Tuttavia nulla può essere liquidato a tale titolo, poichè gli attori non hanno allegato e provato in modo specifico alcun elemento per poter, anche attraverso presunzioni semplici, determinare e quantificare tale voce di danno.In particolare nulla gli attori hanno allegato e provato in merito all’attività lavorativa dei genitori, alla possibilità economica della famiglia di sostenere gli studi della vittima, alla prevedibile entità del reddito di costei, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola generica allegazione che la vittima delle lesioni avrebbe goduto di un reddito proprio. Sotto tale profilo pertanto la domanda non merita acccoglimento…”.

Poche parole di commento lasciando ai nostri lettori giuristi e medico legali ulteriori riflessioni.

Nel caso discusso è risultata certa l’impossibilità della minore di svolgere in futuro qualsiasi attività lavorativa (a parte il danno fisico evidenziato dal ctu, la bambina NON comprende!), da parte degli attori (anche se maldestramente) c’è stata la richiesta di danno alla capacità lavorativa. il Giudice, invece, VUOLE le prove del reddito presunto perso in base alle possibilità della famiglia di mantenere la figlia agli studi.

Allora, ragioniamo un pochino!

Non esiste la sola attività lavorativa di tipo manuale, i genitori lavoravano (e lavorano) entrambi, malgrado il tempo dedicato all’assistenza continua per la figlia e, in ultima analisi, essendo donna, avrebbe fatto verosimilmente la casalinga in qualità di moglie, ovvero di servizio pieno di assistenza genitoriale, per esempio.

E comunque, non poter compiere alcuna attività lavorativa per impedimento fisico e psichico, come non può far presumere ad una grave perdita di chance di collocamento anche nel presupposto che la bambina sarebbe rimasta “zitella”?

Si ritiene, in questi particolari casi (invalidità permanente biologica del 100%), che è assolutamente presuntivo che un individuo di sesso femminile avrebbe prodotto un reddito che equitativamente poteva essere calcolato anche con il triplo della pensione sociale. E se consideriamo il nuovo “reddito di cittadinanza” che entrerà in vigore dal 2019 come la mettiamo con la presunzione del reddito?

Carmelo dr. Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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