Salgono ufficialmente a 15 le attività gravose che saranno esentate dall’adeguamento dell’età pensionabile e che potranno accedere all’Ape social. Ecco quali sono

Novità in arrivo sulle pensioni anticipate per chi svolge lavori gravosi. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 47 del 26-02-2018) il Decreto del Ministero del Lavoro del 5 Febbraio 2018 recante “Specificazione delle professioni di cui all’allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

Come era stato annunciato, l’elenco che porta a 15 le categorie di professioni c.d. “gravose” inciderà, a partire dal 2018, sia sulla c.d. Ape sociale e sui c.d. lavoratori precoci.

Questi ultimi, infatti, vedranno aumentare la platea degli interessati e, allo stesso tempo, inciderà sull’età pensionabile dei soggetti in elenco.

L’adozione del provvedimento attua quanto previsto dall’art. 1, comma 147 e ss. della legge n 205/2017.

Con questo, il Governo ha recepito quanto stabilito nell’intesa con i sindacati relativamente all’aumento della platea degli aventi diritto all’Ape Sociale. Non solo. Il provvedimento riguarda anche i soggetti che potranno andare in pensione con 41 anni di contributi.

Pertanto, dal 1° gennaio 2018, tali benefici, introdotti dalle legge n. 232/2016, saranno estesi anche alle ulteriori quattro categorie di lavoratori incluse nell’elenco.

Tali professioni si andranno ad aggiungere a quelle cui viene consentito di uscire dal mercato del lavoro anche con 4 anni di anticipo (Ape sociale), a 63 anni e 36 anni di contributi.

Questo requisito, in particolare, potrà essere ulteriormente ridotto nei confronti delle addette ai lavori gravosi con figli. E precisamente di sei mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

In tal modo, alle lavoratrici sarà consentito di accedere all’anticipo pensionistico anche con un minimo di 34 anni.

In alternativa, se maggiormente favorevole, i lavoratori addetti alle professioni gravose potranno ritirarsi dal mercato con 41 anni di contributi a qualsiasi età. Almeno se vantano almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del diciannovesimo anno di età.

La legge di Bilancio, in merito alle pensioni anticipate per chi svolge lavori gravosi, ha stabilito che tali professioni dovranno essere state svolte per almeno 7 anni negli ultimi 10.

Inoltre, è stato soppresso il vincolo di una tariffa Inail non inferiore al 17 per mille.

Come ulteriore beneficio, i lavoratori delle 15 categorie di professioni gravose saranno dispensati dall’adeguamento dell’età pensionabile.

Questo è stimato in relazione all’allungamento della speranza di vita che, già da ora, è previsto (in aumento) per il 2019.

Nei confronti di questi lavoratori, dal prossimo anno, non sarà applicato lo scatto di cinque mesi.

Ciò significa che potranno continuare ad andare in pensione a 66 anni e sette mesi che è la soglia attuale. E non, invece, a 67 anni, nonché accedere alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi di contributi.

Ma quali sono le categorie interessate dalle pensioni anticipate per chi svolge lavori gravosi?

Ecco le 11 già previste e le ultime 4 inserite in lista.

  • Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • Conciatori di pelli e di pellicce;
  • Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • Conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
  • Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  • Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • Operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca;
  • Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al d.lgs n. 67/2011;
  • Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

 

 

 

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