…Perché un ortopedico non comprende il valore della medicina legale previdenziale e certamente neanche il giudice che lo ha nominato conosce il valore della cultura medico-legale

Appare allo scrivente che la medicina legale è la medicina del medico pentito che non riesce ad essere ben “occupato” dalla mole di lavoro derivante dalla specializzazione primaria.
Ho fatto questa premessa non per essere solo polemico (altrimenti avrei inserito tale articolo nell’apposita rubrica) ma per evidenziare ai giuristi come il non specialista in medicina legale fa spesso dei casini indescrivibili.
Basta leggere la relazione tecnica di ufficio che si allega redatta da un ortopedico che conclude che non sussistono i requisiti di malattia professionale in quanto la degenerazione artrosica delle ginocchia di un operaio edile e banconista macellaio hanno una derivazione etiologica genetica (lui la chiama predisposizione genetica).
Nella relazione mancano le parti fondamentali di una perizia medico legale:

  • Raccolta anamnestica lavorativa adeguata;
  • Considerazioni medico legali sul nesso di causalità efficiente tra attività lavorativa del lavoratore e patologia lamentata come professionale dallo stesso lavoratore;

Nell’indagine peritale sul nesso causale tra attività lavorativa e danno lamentato non può mancare una raccolta anamnestica lavorativa adeguata che tenga conto non solo dell’attività svolta in senso generico, ma delle mansioni a cui è sottoposto il lavoratore e per le quali lo stesso lamenta la genesi lavorativa. Nel caso de quo il ctu conclude che per l’attività lavorativa svolta dal periziando sarebbe stato più congrua una patologia del rachide, ma non avendo fatto una raccolta anamnestica adeguata non ha saputo che il periziando ha anche fatto richiesta di riconoscimento di malattia professionale per patologia rachidea e delle spalle.
E’ evidente, dunque, che il collega ortopedico non ha le conoscenze di base della medicina legale e tra queste ricordiamo:

  1. il concetto medico legale e giuridico che evidenzia come la predisposizione di un soggetto non esclude il nesso di causalità;
  2. il concetto della causalità efficiente che lega un fatto a un altro.

Queste principali motivazioni stanno alla base della conclusione del ctu che così si esprime “Purtroppo il sig. CG è affetto da una predisposizione genetica della patologia degenerativa delle ginocchia anche in considerazione della sua giovane età” (n.b.: soggetto di circa 50 anni con trent’anni di attività lavorativa da operaio).
Come al solito sollecito medico legali e giuristi a commentare la relazione e non solo su Facebook, ma anche sullo spazio destinato appositamente al commento, al di sotto dell’articolo stesso.

 Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

SCARICA QUI LA RELAZIONE DI CONSULENZA MEDICO LEGALE D’UFFICIO

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2 Commenti

  1. Salve, purtroppo in Svizzera non c’è una figura medico legale, ma le assicurazioni usano la figura peritale anche italiana per raggiungere lo scopo. Purtroppo io non ho trovato su 20 specialisti ortopedici, uno disposto a farmi una perizia, portandomi così alla perdita in partenza di fronte al giudice per mancanza di una valutazione medico peritale a mio favore, nonostante i singoli rapporti dei diversi specialisti presenti. Se mi potete aiutare sarei più che felice di collaborare con voi.

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