La prescrizione rivolta ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale o congiunto per il sostegno alla genitorialità comporta un condizionamento che contrasta con gli artt. 13 e 32 Cost. (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza N. 18222 del 5 luglio 2019)

Deve essere annullato per lesione del diritto all’autodeterminazione il Decreto con cui il Giudice, in una vertenza tra due genitori per l’affidamento della figlia minore, imponga alla madre un percorso psicoterapeutico di sostegno alla genitorialità.

La vicenda approda in Cassazione dalla Corte d’Appello di Perugia che confermava il provvedimento reso in primo grado dal Tribunale di Terni.

Il Giudice del primo grado prescriveva a una donna nel corso della procedura per l’affidamento del figlio minore di intraprendere urgentemente un percorso psicoterapeutico allo scopo di superare le criticità genitoriali.

La Corte d’Appello inoltre confermava anche il provvedimento di assistenza domiciliare alla minore e la presa in carico della stessa da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile evidenziando che “il giudice ha sempre il potere di disporre percorsi di tipo psicologico e terapeutico per il minore quando ritenuti necessari a tutela della sua sana crescita, soprattutto se tali situazioni sono fondate su valutazioni tecniche di esperti”.

Avverso il Decreto della Corte d’Appello la donna proponeva ricorso lamentando l’imposizione illegittima della prescrizione al percorso terapeutico quale condizionamento della volontà del genitore al sottoporsi a trattamenti che la Costituzione recita quali incoercibili.

Gli Ermellini ritengono fondato il ricorso della donna.

Viene difatti ribadito che in tema di affidamento dei figli minori la prescrizione rivolta ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale o congiunto per il sostegno alla genitorialità comporta n condizionamento che contrasta con gli artt. 13 e 32 Cost.

Tale prescrizione ha finalità estranea al giudizio in quanto volta a ottenere una maturazione personale delle parti che è rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione (così già Cass. Civ., 13506/2015).

Sebbene la Corte d’Appello di Perugia non abbia indirizzato alla donna un vero e proprio obbligo, bensì un “invito giudiziale” al percorso psicoterapeutico non c’è dubbio che si integri comunque una forma di condizionamento idonea a incidere sulle libertà garantite dalla Carta Costituzionale.

Avv. Emanuela Foligno

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