Una sentenza della Corte di Cassazione molto chiara a riguardo della perdita di chance di guadagno per una casalinga aspirante geometra

Perdita di chance di guadagno, una voce da richiedere sempre nei soggetti che hanno subito un grave danno alla salute, anche se disoccupati al momento del sinistro.

Molto chiara la sentenza di cui si riporta di seguito uno stralcio:

“…In tema di danni alla persona, l’invalidità di gravità tale (nella specie, del 25 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (Cass. 12 giugno 2015, n. 12211).

Nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass. 23 agosto 2011, n. 17514; 7 novembre 2005, n. 21497).

La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio (Cass. 14 novembre 2013, n. 25634). Il giudice di merito, escludendo in partenza il danno patrimoniale per il sol fatto della mancata prova di uno svolgimento dell’attività lavorativa, non ha adeguatamente compiuto l’accertamento presuntivo in ordine alla riduzione della perdita di guadagno nella sua proiezione futura, imposto dall’entità dei postumi, anche in termini di perdita di chance…”. (Cass. Civ. Sez. VI-3 . n. 26850 del 14/11/2017)

Ho voluto puntare l’attenzione su questa sentenza per una semplice riflessione/consiglio che mi sento di esternare agli avvocati ed ai patrocinatori stragiudiziali: in casi di clienti che hanno subito danni “gravi” danni biologici – anche dal 25% in su – anche se disoccupati al momento del sinistro, ma con potenzialità lavorative serie e apprezzabili, tale voce di danno (perdita di chance di guadagno) va sempre chiesta in quanto è dimostrabile anche per presunzioni purchè rispettino il concetto dell’art. 2729 c.c., ossia della prova per presunzioni gravi, precise e concordanti.

Da buoni intenditori, poche parole.

 

Dr Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

 

 

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