Respinto il ricorso in Cassazione di un soggetto che aveva impugnato la legittimità del decreto di convalida della perquisizione personale cui era stato sottoposto

Perquisito dai Carabinieri ai fini del ritrovamento di una banconota da venti euro sottratta dal registratore di cassa di una farmacia. E’ quanto avvenuto a un soggetto che, ritenendo il provvedimento eccessivo, ha fatto ricorso contro il decreto di convalida della perquisizione da parte del Pubblico ministero.
Tale provvedimento, secondo il ricorrente, sarebbe stato illegittimo in quanto le violazioni commesse dalla Polizia giudiziaria – di immediata percezione da parte del P.M – unitamente all’arbitrarietà e assenza di motivazione delle scelte operate, impedivano allo stesso il legittimo esercizio del potere di convalida.
Investita della vicenda, la Corte di Cassazione ha fornito delle interessanti precisazioni in merito alla misura della ‘perquisizione personale’, disciplinata dall’articolo n. 352 del codice di procedura penale. I giudici di Piazza Cavour hanno rilevato che, in base al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione,  non è prevista la possibilità di impugnare il decreto di perquisizione, o il decreto di convalida emesso dal rappresentante della pubblica autorità rispetto alla perquisizione eseguita in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria.
Tale principio è superabile solamente in caso di provvedimento “abnorme”. L’abnormità, precisa la Suprema Corte, è una categoria di creazione giurisprudenziale che consente di proporre il ricorso per Cassazione anche contro provvedimenti formalmente non impugnabili. Si parla di ‘abnormità funzionale’ laddove “il provvedimento abbia comportato un’inammissibile stasi del procedimento, con conseguente impossibilità di proseguirlo”; il provvedimento emesso invece dall’autorità giudiziaria nell’esercizio di un potere non riconosciuto dall’ordinamento configura l’ipotesi di ‘abnormità strutturale per carenza del potere in astratto’; nel caso, invece di potere consentito, ma esercitato con deviazione rispetto al modello legale, in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè al di fuori dei casi ivi stabiliti, si parla di ‘abnormità strutturale per carenza del potere in concreto’.
Nel caso esaminato, tuttavia, il provvedimento impugnato non rientrava in nessuna di tali categorie e pertanto, con sentenza n. 34807/2016 gli Ermellini respingevano il ricorso ritenendo di non aderire alle argomentazioni proposte nell’impugnazione.

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