La Corte di Cassazione ha accolto le tesi accusatorie dei magistrati sull’imputazione per omicidio preterintenzionale per i ragazzi della c.d. “banda dello spray”, autori dei tragici eventi di Piazza San Carlo a Torino

È di poche ore fa la notizia che i giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore di uno degli imputati della strage di Piazza San Carlo a Torino, la sera del 3 giugno 2017, durante la finale di Champions League fra Juventus e Real Madrid.

I fatti

Quella sera, perse la vita una donna, Erila Pioletti di Domodossola e circa 1500 furono i feriti.

Uno spray al peperoncino, spruzzato in mezzo alla folla e il delirio. Gli autori di quel gesto, tra i quali Bouimadaghen meglio conosciuto come “Budino”, avevano intenzione di creare il panico e trovare l’occasione giusta per riuscire rapinare cellulari e portafogli, come già avevano fatto durante altre manifestazioni nella città piemontese e in giro per l’Italia.

Per gli stessi fatti, i giudici avevano richiesto la custodia cautelare in carcere, successivamente impugnata dai loro difensori.

Ma la Cassazione non ha dubbi: si è trattato di omicidio preterintenzionale e pertanto, ha respinto il ricorso.

L’omicidio preterintenzionale

Che si trattasse di omicidio, qualcuno già lo immaginava. Ma perché omicidio preterintenzionale?

Su questa fattispecie di reato, molto si è scritto in dottrina e in giurisprudenza; specie con riferimento all’elemento soggettivo della preterintenzione.

Si tratta di tutte quelle ipotesi in cui l’evento (morte) si sia verificato involontariamente, cioè contro la volontà dell’autore o, per meglio dire, “oltre la sua volontà”.

Ma l’omicidio preterintenzionale, nonostante la frequente ricorrenza nelle teorie ricostruttive di giudici e avvocati e l’elevata attenzione da parte degli studiosi, ha dato vita a numerosi e accesi dibattiti.

Primo tra tutti, può essa costituire un tertium generis di colpevolezza?

Si è soliti ritenere, infatti, che la preterintenzione sia tecnicamente a metà strada tra il dolo e la colpa: “il delitto è preterintenzionale, o oltre l’intenzione quando l’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente”.

Ne deriva che nel delitto preterintenzionale vi è una volontà di realizzare un evento meno grave di quello concretamente prodotto (necessariamente più grave).

Quanto alla volontà iniziale, essa è imputabile a titolo di dolo; a differenza dell’evento finale (più grave) rientrante nel concetto di colpa.

Il codice penale, riconduce a questa categoria un’unica fattispecie delittuosa: l’omicidio preterintenzionale, disciplinato dall’art. 584 c.p.

Chiunque con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli artt. 581 e 582 c.p., cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni”.

In altre parole, l’autore del reato risponde per fatto proprio, seppure per un fatto più grave di quello voluto.

È quello che hanno anche ritenuto i giudici della Suprema Corte di Cassazione, riguardo alla “banda dello spray” che ha agito a Piazza San Carlo.

La sera della finale di Champions, “Budino” e i suoi compagni, non vollero l’omicidio ma risponderanno, se ritenuti colpevoli, di siffatto reato.

Avv. Sabrina Caporale

 

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