In tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l’accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l’obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno

A seguito di un incidente stradale avvenuto mediante collisione tra il motociclo da lui condotto e una autovettura priva della copertura assicurativa, aveva riportato postumi invalidanti permanenti, tali da incidere in maniera significativa sulla propria capacità di lavoro specifica.

Chiedeva pertanto il riconoscimento del danno da tale incapacità, nonché quello riconducibile alla asserita svalutazione commerciale del motociclo incidentato.

Ma in entrambi i giudizi di merito tale riconoscimento veniva respinto.

Cosicché il processo finiva dinanzi ai giudici della Cassazione.

Da una parte vi era la corte territoriale secondo la quale, al fine di ottenere la liquidazione del danno patrimoniale derivante dal periodo di invalidità temporanea accertato (60 per la totale + 30 per la parziale), egli avrebbe dovuto specificamente indicare l’avvenuta produzione della documentazione reddituale riguardante gli ultimi tre anni ed i contenuti ad essa relativi, decisivi per la valutazione della censura proposta.

Dall’altra parte vi era il cittadino che censurava la decisione della corte territoriale laddove aveva escluso che fosse stata versata in atti la documentazione contabile idonea a dimostrare la pretesa in esame. Egli al contrario deduceva che, essendo stato accertato il periodo di invalidità temporanea, la dimostrazione del quantum doveva desumersi dalla affermazione secondo cui era stato dato atto dei minori ricavi della propria attività.

I principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità

Ebbene, in materia di danno da incapacità lavorativa specifica, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato i seguenti principi che, nella fattispecie in esame, i giudici della Suprema Corte hanno inteso ribadire:

a. “In tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l’accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l’obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico “ (Cass. n. 3290/2013).

b. “La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto precettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell’art. 137 Cod. delle Ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell’infortunio godeva sì di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato” (Cass. n. 8896/2016);

c. “Quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni” (Cass. m. 11579/2018).

Orbene, nel caso in esame il ricorso non poteva che essere respinto dal momento che il richiedente aveva omesso di trascrivere le risultanze della documentazione fiscale degli ultimi tre anni e/o di indicare la sede processuale nella quale detti documenti avrebbero potuto essere rinvenuti al fine di dare veste processuale alla sua censura e renderla idonea a confutare la statuizione della Corte di merito sul difetto di prova del quantum debeatur.

Niente da fare, perciò, per il lavoratore infortunato: ricorso respinto e condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 

Leggi anche:

MEDICI INPS, INCENTIVI PER PRESTAZIONI DI INVALIDITA’ CIVILE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui