La predisposizione è un particolare stato biologico in cui l’organismo è più facilmente soggetto ad ammalarsi: ma la malattia da illecito si paga per intero

La predisposizione ad ammalarsi non esclude il nesso di causalità e non riduce neanche il risarcimento quando non si può escludere che la malattia non si sarebbe autonomamente presentata, in quanto in questi casi di dovrebbe parlare di “danno anticipato” (si legga a proposito l’articolo scritto dal collega medico legale Enrico Pedoja).

Stiamo riflettendo su una logica non solo medico legale, ma soprattutto giuridica e un buon medico legale questi errori non li dovrebbe fare. Ciò denota una mancanza di cultura universitaria medico legale.

Parliamo della storia di un paziente con pregresse patologie cardiache che, a motivo di inquinamento da fumo in ambiente lavorativo, denuncia il Comune (questi è un impiegato comunale) e lo porta davanti al Giudice del lavoro che emette sentenza di condanna per il Comune.

Ma questa sentenza viene “inquinata” dall’errore madornale del ctu che dimezza il danno accertato (10%) con tali premesse: “La caratteristica che più riguarda il caso sotto osservazione è sicuramente l’iperattività bronchiale nei confronti di sostanze eterogenee e di altri stimoli, che può insorgere in soggetti predisposti costituzionalmente e caratterizzata da crisi di dispnea parossistica prevalentemente espiratoria e talvolta da uno stato di dispnea continua. Oltre al fattore costituzionale, il soggetto asmatico mostra una sensibilità ereditaria verso questa malattia e altre forme allergiche. Contribuiscono all’insorgenza di questa malattia anche mestieri in cui si è esposti alla inalazione di polveri o vapori irritanti per la mucosa bronchiale”. (la perizia integrale scaricatela qui)

Lo stesso possiamo dire per l’ormai mitico “colpo di frusta” in soggetto spondilosico, anche se lievemente, che subisce un trauma da sinistro stradale e presenta un quadro algodisfunzionale, mai sofferto prima, con alterazione EMgrafiche che vale, da tabelle, 4% di danno biologico. Se ragionassimo come il ctu suddetto dovremmo pagare l’insorgente quadro disfunzionale la metà perché un soggetto con un rachide anatomicamente alterato è predisposto alla cervicalgia, alle parestesie, etc.

Mi sembra un criterio davvero aberrante. Come ridicolo ed indimostrato è il perché vale la metà il danno da illecito e non il 60 o il 70%!

Anche nel caso della ctu qui allegata, in tutta la relazione non si legge mai di un documento che certifichi un quadro asmatico, anche lieve, prima degli effetti del “fatto illecito” (colleghi fumatori nella stessa stanza di lavoro). Nella relazione si legge solo dell’esistenza del nesso di causalità tra il quadro lamentato dal paziente (così come accertato strumentalmente) e l’ambiente di lavoro frequentato.

Insomma, il concetto è uno: se il fatto illecito è la causa unica di slatentizzazione del substrato anatomico (predisposizione) preesistente, i danni conseguenza da esso provocati vanno risarciti per intero.

Per dirla in “legalese”, la Corte di Cassazione si è mossa prevalentemente attraverso un richiamo ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in virtù dei quali se alla produzione dell’evento di danno concorrono la condotta dell’uomo e cause naturali o pregresse, il responsabile non può pretendere nessuna riduzione di responsabilità, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può esservi solo tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una condotta umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (v. Cass. civ., 28 marzo 2007, n. 7577).

Quindi, ove accertata la causa unica o la concausa efficiente che concorre a far sorgere un danno, questo va interamente risarcito in quanto tale danno non si sarebbe realizzato senza il fatto umano illecito.

 

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

 

 

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