Riguardo alla prescrizione dei tributi, la CTR della Lombardia ha deciso che sarà di 5 anni per quelli locali e di 10 per quelli erariali

La CTR della Lombardia nella sentenza n. 2479/2018 ha fatto il punto sulla prescrizione dei tributi. In particolare, essa ha ricordato i tempi brevi per le azioni di recupero delle entrate locali successivamente alla notifica dell’ingiunzione o della cartella.

Con la pronuncia in commento, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha ricordato che i tributi locali sono prestazioni periodiche e rientrano dunque nell’ambito applicativo dell’art. 2948, comma 4, c.c.. Esso stabilisce la prescrizione quinquennale successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione. I crediti di natura erariale, invece, soggiacciono al termine prescrizionale decennale.

La vicenda

La Ctr della Lombardia si è occupata del ricorso di una contribuente contro sei cartelle esattoriali. I giudici a quo avevano accolto l’istanza annullando le cartelle. Tuttavia, la decisione è stata contestata dal Fisco in sede d’appello.

I giudici hanno quindi ritenute legittime le notifiche delle cartelle e si sono soffermati, in particolare, sulla loro eventuale intervenuta prescrizione. Per questo hanno chiarito che per i crediti di natura erariale la prescrizione è decennale.

Richiamando quanto affermato della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 4283/2010) la CTR ha evidenziato che è stato fissato in cinque anni il termine prescrizionale per la riscossione di diversi tributi, contributi e canoni.

Questo termine prescrizionale si applica successivamente alla notificazione della cartella di pagamento per la notificazione della quale, si applicano i diversi termini di cui all’articolo 25 D.P.R. n. 602/1973 o i termini stabiliti dalle singole leggi d’imposta.

Non solo.

La Cassazione a riguardo ha stabilito che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono “prestazioni periodiche”. E pertanto, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2948, comma 4, c.c., che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.

Per quel che concerne i tributi locali, occorre fare riferimento al termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli aventi natura erariale occorre fare riferimento al temine decennale.

Questo principio è stato ribadito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 23397/2016).

Per gli Ermellini, la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell’Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale.

Questa circostanza, per i giudici, , non determina “anche l’effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve… in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.”.

Per tali ragioni, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l’intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo”.

Questo significa, ad esempio, che la cartella esattoriale, l’avviso di addebito dell’Inps e l’avviso di accertamento dell’Amministrazione finanziaria costituiscono, semplici atti amministrativi di autoformazione.

E, per tale ragione, sono privi dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta, si è dedotto che per tutte le cartelle non sono maturati i termini di prescrizione decennali.

Pertanto, l’appello del Fisco va accolto.

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

Leggi anche:

CARTELLE ESATTORIALI A MEZZO PEC COL PDF: SONO ILLEGITTIME?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui