Da oggi sarà più facile ottenere le prestazioni Inps per gli invalidi civili grazie all’introduzione del criterio di competenza.

Da oggi sarà più agevole ottenere le prestazioni Inps per gli invalidi civili. Lo stabilisce il messaggio 3098/2017 erogato dallo stesso ente di previdenza.
Il messaggio accoglie l’orientamento giuridico consolidato superando la distinzione tra assegno sociale Inps e prestazioni di invalidità civile.
Una distinzione sancita dalla circolare 126/2010. Nel calcolo dei redditi ai fini del riconoscimento dell’assegno, si applica il criterio di competenza mentre per le prestazioni Inps per gli invalidi civili si applica un criterio di cassa.
La Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 12796/2005) ha stabilito che in tema di erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al reddito “devono essere considerati anche gli arretrati non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
Recepito l’orientamento giuridico e acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’istituto ha equiparato le procedure.

Il nuovo criterio di competenza

Dal 25 luglio scorso il criterio di competenza diventa il mezzo con cui stabilire anche le prestazioni Inps per gli invalidi civili.
Si passa da un calcolo degli arretrati incassati dal richiedente, in un determinato anno a mezzo del criterio di cassa, a un calcolo degli arretrati in base ai ratei maturati in ciascun anno di competenza.
In fase di acquisizione dei redditi gli importi dovranno essere ripartire manualmente – da parte degli operatori – per anno di competenza.
Il nuovo criterio si estende anche a tutte le situazioni pendenti per i ricorsi.
L’orientamento verrà infatti applicato anche a chi si era visto rifiutata la domanda a causa dell’attuazione del criterio di cassa.
Le domande respinte con istanza di autotutela (domanda di riesame) verranno accolte. Per le domande invece in cui pende un ricorso amministrativo al Comitato provinciale, l’ente procederà al riconoscimento della prestazione in autotutela.
Se è stato presentato ricorso al Comitato Provinciale, ma il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione, “dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela”.
 
 
 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui