All’atto di acquisto occorre dichiarare la volontà di trasferirsi nel Comune in cui è ubicato l’immobile; se il trasferimento non avviene entro 18 mesi, l’agevolazione decade, salvo che il contribuente dichiari, con apposito atto, di svolgere la propria attività lavorativa nel Comune stesso

L’aliquota agevolata dell’imposta di registro per l’acquisto a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso va applicata anche a chi non ha la residenza presso il Comune dove è ubicato l’immobile che figura quale prima casa. E’ quanto emerso dalla risposta fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al quesito avanzato in sede di question time n. 5-11109 presso la Commissione VI Finanze della Camera.
La richiesta di chiarimenti menzionava, in particolare, l’ordinanza n. 3457 del 2016 con cui la Corte di Cassazione ha stabilito l’obbligatorietà di dichiarare nell’atto di acquisto, a pena di decadenza, la volontà di trasferirsi nel luogo di lavoro al fine di poter usufruire della agevolazione in argomento. Da tale pronuncia era emersa la richiesta che  il diritto alle agevolazioni fiscali fosse garantito a coloro che all’atto di acquisto dell’immobile dimostrassero in maniera inequivocabile di svolgere in quel comune la propria attività lavorativa autonoma o dipendente.
La risposta all’interrogazione ricorda che la normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, ovvero Testo Unico imposta di registro, e allegati) stabilisce l’obbligo di dichiarazione in atto solo con riferimento all’impegno di trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato, mentre tale obbligo non è invece esplicitamente previsto per i soggetti che acquistano l’immobile nel comune in cui svolgono la propria attività lavorativa.
Secondo l’Agenzia dell’Entrate, la circostanza di svolgere la propria attività nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato deve essere comunque evidenziata in atto dal soggetto che intende fruire delle agevolazioni, al fine di consentire al notaio rogante che procede alla autoliquidazione dell’imposta di registro dovuta in relazione all’atto, di applicare le agevolazioni ‘prima casa’, nonché all’ufficio dell’Agenzia delle entrate di verificare la correttezza della liquidazione dell’imposta operata dal notaio.
L’acquirente che dichiara in atto di impegnarsi a trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile entro i 18 mesi dall’atto di acquisto, quindi, può beneficiare del regime agevolativo ‘prima casa’. Nel caso in cui non provveda al trasferimento entro il termine previsto, si realizza la decadenza dall’agevolazione fruita, in quanto la dichiarazione resa risulta mendace.
Tuttavia, qualora il contribuente, in pendenza del termine previsto di 18 mesi per il trasferimento della residenza, si trovi nell’impossibilità di adempiere all’impegno assunto, può rettificare la dichiarazione resa in atto, indicando di svolgere la propria attività lavorativa nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato. Tale indicazione deve essere resa con apposito atto, redatto con le medesime formalità giuridiche dell’originario atto di acquisto e registrato; qualora risulti verificato che l’acquirente svolge la propria attività lavorativa nel comune di ubicazione dell’immobile, l’atto impedirà il verificarsi della decadenza.

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