Il 25 gennaio 2019 è stata pubblicata la sintesi della Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2018, a firma del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Giovanni Mammone

Interessante è l’analisi delle attività degli uffici giudiziari eseguita a livello nazionale con riferimento all’anno precedente, da cui sono emersi – come chiarisce il Primo Presidente Mammone – positivi progressi nel funzionamento del sistema Giustizia.

Il contenzioso civile

In particolare, in ambito civile si è registrata la riduzione dei processi secondo un trend che negli ultimi anni è sempre stato costante; passando dai circa sei milioni del 2009, ai poco più di tre milioni e seicentomila al 30 giugno 2018, con una percentuale di riduzione del 4,85 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel periodo luglio 2017 – giugno 2018 le nuove iscrizioni si sono ridotte dinanzi ai tribunali, mentre dinanzi ai giudici di pace e alle corti di appello sono rimaste sostanzialmente stabili.

Il discorso cambia se si guarda al contenzioso a livello locale. Dalle indicazioni provenienti da alcune corti d’appello, risulta aumentato il numero dei processi in materia di lavoro, in particolare con riferimento alle controversie di pubblico impiego nel settore della Scuola.

Di contro, si è registrato un calo, seppure lieve, del contenzioso in materia di separazione consensuale, divorzio e modifica delle condizioni della separazione o del divorzio; complice l’estensione della negoziazione assistita anche a tali ipotesi.

Procedure fallimentari

Non si hanno gli stessi “rassicuranti” risultati in materia di fallimento. Valutazioni differenti sono, infatti, pervenute in ordine ai riflessi prodotti sulle procedure di fallimento dalle riforme in tema di presupposti di accesso alle procedure di concordato preventivo.

Aumenti del numero delle controversie provengono anche dal settore delle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di sovraindebitamento.

Ma il Primo Presidente ricorda che a tal proposito è in fase di promulgazione il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, contenuto in un decreto legislativo recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione della delega conferita dalla legge 19 ottobre 2017 n. 155. Si tratta – chiarisce – di un provvedimento molto atteso che comporta una profonda revisione della regolazione legislativa della crisi dell’impresa, con innovazioni della legge fallimentare e dei rimedi concorsuali dettate non solo da una visione più moderna del mondo dell’economia, ma anche dall’esigenza di assegnare una funzione meglio definita all’intervento del giudice.

Processi per colpa medica

Cosa dire dei processi concernenti la colpa medica? Lo stato attuale è preoccupante. Si teme un appesantimento delle procedure per la necessità di espletare gli accertamenti tecnici preventivi richiesti dalla legge 8 marzo 2017 n. 24 e per l’esigenza di revisione degli albi dei consulenti tecnici.

Processi penali

Si giunge così al resoconto, sempre condotto a livello nazionale, del numero dei processi penali pendenti (al 30 giugno 2018) nei confronti di autori noti che secondo le stime, pare sia diminuito del 4,1 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Del pari, si sono ridotti anche i nuovi procedimenti iscritti (-2,6%) e quelli definiti (-4,7%).

Infine si dà conto che la durata media dei procedimenti nell’anno giudiziario 2017- 2018 è cresciuta in primo grado del 17,5% (da 369 a 396 giorni), mentre l’appello ha registrato una riduzione del 3,4% dei tempi di definizione (da 906 a 861 giorni).

Quanto ai riti alternativi, si fa sapere nella Relazione, che gli uffici GIP/GUP definiscono con riti alternativi soltanto il 9% del contenzioso (6% per patteggiamenti e giudizi abbreviati, 3% per decreti penali irrevocabili) e circa l’11 % con rinvio a giudizio, a conferma della efficace funzione di filtro svolta.

Con riguardo al giudizio di appello – aggiunge il Presidente Mammone – parte dei quasi due anni e mezzo che esso attualmente richiede sono imputabili a “tempi di attraversamento” che nulla hanno a che vedere con la celebrazione del giudizio. Mi riferisco all’attesa degli atti di impugnazione; alla collazione degli stessi; alla predisposizione dei fascicoli da trasmettere alla Corte d’appello; alla trasmissione degli stessi e ad altre incombenze di carattere procedurale che consumano in buona parte il “tempo” processuale. Lo snellimento delle procedure, l’attribuzione di maggiori risorse umane e tecnologiche e un migliore utilizzo di esse potrebbe ridurre drasticamente la durata media del secondo grado.

La prescrizione

Quanto alla prescrizione, i dati riportano una diminuzione.

Sul punto, ricorda Mammone –  è recentemente intervenuta la legge n. 3 del 2019 che introduce l’ulteriore e radicale modifica del sistema, con particolare riguardo alla sospensione del corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, la cui concreta operatività è tuttavia rinviata al 1° gennaio 2020, sicché è impossibile fornire valutazioni in merito. Occorre – tuttavia – che il legislatore in tale spazio temporale proceda ad interventi di adeguamento del sistema processuale penale per accelerare il corso dei processi.

La redazione giuridica

 

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