Sono previste maxi sanzioni fino a 150mila euro per chi non dovesse rispettare le nuove previsioni sulla privacy in tribunale

Ci sono novità importanti che riguardano la privacy in tribunale. Il Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio scorso ha infatti approvato nove decreti legislativi dedicati all’attuazione e all’adeguamento della normativa nazionale a direttive o a regolamenti UE.

Tra questi, spicca uno di particolare rilevanza. Si tratta di quello che riguarda il trattamento e la circolazione dei dati personali a fini di pubblica sicurezza e penali.

Il tema della privacy in tribunale, e quindi in ambito penale, occupa un posto importante nel decreto.

In particolare, questo si occupa di definire in maniera unitaria la privacy in ambito penale, creando una sorta di testo unico. In esso, è possibile trovare i principi generali della materia anche superando e sostituendo gran parte delle previsioni contenute nel codice della privacy italiano.

Oggetto della regolamentazione, nel dettaglio, sono alcuni temi specifici che concernono l’ampio settore della privacy in tribunale.

Nello specifico, si riferisce al trattamento dei dati personali raccolti per finalità di prevenzione e repressione dei reati, l’esecuzione di sanzioni penali, per la salvaguardia dalle minacce alla sicurezza pubblica e per la loro prevenzione.

In primis, la possibilità di conservare i predetti dati viene limitata al tempo necessario per il conseguimento delle finalità stabilite. Terminato questo periodo, i dati vanno cancellati o resi anonimi.

Il trattamento dei dati, inoltre, viene differenziato sia tenendo conto della specifica posizione processuale degli interessati, sia distinguendo tra quelli fondati su fatti e quelli fondati su valutazioni.

Il testo del decreto concerne però anche il diritto dell’interessato a essere informato del trattamento e a limitarlo. Così come quello di poter accedere ai dati, rettificarli o cancellarli.

Sul punto, infatti, si prevede che l’esercizio di tali diritti, trovi la sua fonte di disciplina nelle disposizioni normative relative ad alcuni atti e procedimenti.

Nello specifico, ci si riferisce ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria. Ma anche in quelli contenuti in atti o in documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di un procedimento penale in corso o in fase di esecuzione.

Così facendo, viene data la possibilità di limitare l’esercizio dei diritti dell’interessato.

Il decreto norma anche il trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o verso organizzazioni internazionali. In tal modo lo limita, ammettendolo solo se rivolto verso le autorità competenti.

Questo è inoltre ammesso solo se finalizzato alla pubblica sicurezza e solo in presenza di specifiche condizioni.

Tra queste, l’adozione di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione dell’Unione Europea o in sussistenza di garanzie adeguate.

Anche l’autorità giudiziaria è obbligata a nominare un responsabile per la protezione dei dati.

Questo perché in sede giurisdizionale i trattamenti hanno spesso a oggetto dati sensibili.

Per chi però non dovesse rispettare le nuove norme sulla privacy in tribunale, sono previste maxi multe che vanno da 50mila euro a 150mila euro.

A queste, si aggiungono sanzioni penali nel caso in cui il trattamento sia operato con finalità illegittime.

Il controllo verrà affidato al Garante della privacy, ad eccezione dei casi di trattamento svolto dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, comprese quelle del pubblico ministero.

 

 

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