Non comporta alcuna nullità l’aver nominato, quale difensore d’ufficio di un minorenne imputato in un processo penale, un avvocato non iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio davanti al Tribunale per i Minorenni

La vicenda

Il caso trae origine dal processo penale che vedeva imputato un minorenne per il delitto di furto in abitazione, ricettazione e porto ingiustificato di arnesi da scasso.
Contro la sentenza di condanna pronunciata dalla corte d’appello di Bologna, il difensore dell’imputato presentava ricorso per Cassazione lamentando, con un primo motivo, la violazione dell’art. 97 c.p.p., comma 2, e art. 29 disp. att. c.p.p., per essere stato il minore, dopo la rinuncia al mandato da parte del primo difensore di fiducia, difeso da un avvocato d’ufficio non iscritto nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio davanti al Tribunale per i Minorenni.
Ma i giudici della Cassazione non hanno accolto il ricorso.
Ed invero, era emerso che l’avvocato nominato per la difesa d’ufficio, era stato, inizialmente contattato dal call center per un “procedimento ordinario”.
Ma ad ogni modo, affermano gli Ermellini – , resta il fatto che non è causa di nullità la designazione, quale difensore d’ufficio, di un legale iscritto in un elenco diverso da quello degli imputati minorenni, in quanto l’art. 97 c.p.p., comma 4, nel prevedere l’obbligo di nominare un sostituto iscritto in tale elenco, non commina alcuna nullità nell’ipotesi di inosservanza dell’obbligo stesso.

La decisione

Tanto è stato ripetutamente affermato per l’ipotesi in cui venga nominato, quale difensore d’ufficio, un legale non iscritto (addirittura) nell’elenco dei difensori d’ufficio.
Lo stesso principio, deve allora valere anche per i legali iscritti in un elenco predisposto dal Consiglio dell’Ordine circondariale, ma diverso da quello cui si riferisce il reato (o l’imputato) da giudicare, per il principio di tassatività delle nullità e perché queste non possono dipendere da errori o inadempienze del Consiglio dell’Ordine, ovvero da scorrettezze dello stesso legale designato (che ometta di segnalare l’irregolarità della sua nomina).
Né può ritenersi che la nullità derivi dalla violazione radicale del diritto di difesa, essendo stata in ogni caso garantita un’assistenza tecnica professionalmente qualificata, attraverso la nomina di un difensore abilitato all’esercizio della professione avanti al giudice.
Ricorso dunque, respinto e condanna definitiva per il minore imputato.

La redazione giuridica

 
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