Nell’attuale sistema processuale, la formazione della prova deve avere luogo in dibattimento nel contraddittorio tra le parti

Ciò vuol dire che gli elementi di prova raccolti nella fase investigativa non possono avere ingresso nel processo davanti all’organo giudicante.
Fanno eccezione, gli atti irripetibili e le letture consentite a norma dell’art. 500 c.p.p. per cui “le parti possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Ma tale circostanza può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto”.

La vicenda

Nel caso in esame, ad essere contestata era la sentenza di un Tribunale per i minorenni che aveva condannato un minore, autore del reato di furto, grazie ai rilievi fotografici confluiti nel fascicolo del dibattimento, di supporto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Ebbene, a detta della difesa la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere i verbali di individuazione fotografica inutilizzabili ai fini delle contestazioni dibattimentali posto che essi non costituiscono atti ex se atti irripetibili, e comunque andava esclusa l’inseribilità ab origine, ex art. 431 c.p.p., degli stessi nel fascicolo per il dibattimento.
L’art. 500 c.p.p. consente infatti, di dare ingresso nel dibattimento ad atti, unilateralmente compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria in sede di indagini preliminari, limitatamente alle sole dichiarazioni rese precedentemente dai testimoni. Per l’inverso, l’individuazione fotografica deve servire in via esclusiva per le indagini preliminari.
In sostanza, secondo la difesa del minore, l’art. 500 c.p.p. consentirebbe solo le ipotesi in cui sia possibile un raffronto tra le precedenti dichiarazioni rese dal testimone e quelle dal medesimo rese in dibattimento. Tutto ciò, in osservanza di uno stretto criterio di legalità, onde assicurare il raggiungimento di risultati pienamente attendibili, tramite l’acquisizione delle risultanze anteriori al dibattimento. Di contro, ampliare la sfera consentita da detta disposizione sarebbe improprio e determinerebbe in concreto un aggiramento delle regole processuali.
Ed invero, nel caso in esame, l’intero impianto motivazionale della decisione di condanna era costituito essenzialmente dalle dichiarazioni, rese dalla persona offesa dal reato.
Per la precisione, quest’ultima, nell’immediatezza del fatto aveva riconosciuto l’imputato, sulla scorta dell’album fotografico, ma già precedentemente ne aveva fornito la descrizione agli investigatori, salvo poi in dibattimento, dichiarare la mancanza di ricordi.

Si versava dunque, nell’ipotesi prevista dall’art. 500 c.p.p.

Ma per i giudici della Cassazione le argomentazioni difensive erano infondate.
Secondo la secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di prove, il riconoscimento fotografico da parte di un testimone che, per il tempo trascorso, non abbia serbato memoria diretta delle sembianze della persona da riconoscere può conseguire comunque un risultato di certezza in esito al richiamo, attraverso il meccanismo delle contestazioni, dell’individuazione della persona da riconoscere effettuata senza esitazioni nella fase delle indagini.
In sostanza, le precedenti dichiarazioni e il precedente riconoscimento fotografico erano state legittimamente richiamate in giudizio, con la conseguenza che, tenuto conto della perdita di memoria, riconosciuta dal teste, congiuntamente al ricordo del precedente riconoscimento, reso nell’immediatezza del fatto subito dopo la descrizione dei malviventi, gli atti in questione risultavano pienamente utilizzabili in dibattimento.

La redazione giuridica

 
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