È precluso alle parti private del processo penale inviare comunicazioni, notificazioni e istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata

Contro la sentenza della corte d’appello che aveva assolto l’imputato dal delitto di tentata truffa in danno della persona offesa, l’avvocato di quest’ultima ricorreva per Cassazione, deducendone la nullità in quanto la Corte territoriale aveva proceduto alla trattazione del processo nonostante la dichiarazione di adesione all’astensione proclamata dall’Unione delle Camere Penali per la data dell’udienza e inoltrata dal legale a mezzo PEC.

Ma il ricorso non è stato accolto perché manifestamente infondato.

I giudici della Seconda Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 29631/2019) hanno ricordato l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità che ritiene che nel processo penale alle parti private non sia consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata.

Al riguardo, è stato ulteriormente precisato che, sebbene la richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, non sia irricevibile né inammissibile, l’utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell’omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all’attenzione del giudice procedente Non si è, tuttavia, mancato di rilevare che – alla luce dell’espressa previsione dell’art. 420 ter, che impegna il giudice, anche d’ufficio a prendere atto dell’esistenza di un legittimo impedimento dell’imputato o del difensore quando ne abbia in qualsiasi modo contezza- anche l’istanza di rinvio irritualmente trasmessa e pervenuta all’attenzione del giudice ne impone la valutazione.

Nel caso in esame, tuttavia, la difesa non aveva allegato alcuna circostanza da cui desumere che l’istanza di rinvio fosse stata portata a conoscenza dei giudici territoriali dal momento che al ricorso risultava allegata esclusivamente l’attestazione di trasmissione.

Il ricorso è stato perciò, dichiarato inammissibile e condannato il proponente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

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