L’elevata propensione al rischio dell’investitore non esonera l’intermediario a fornire una adeguata e puntuale informazione in ordine al prodotto finanziario acquistato

Non basta segnalare l’inadeguatezza degli ordini mediante l’annotazione “La presente operazione non appare adeguata” all’investitore, poiché la Banca ha sempre l’obbligo di assolvere gli obblighi informativi.

La vicenda

Nel 2016 La Corte d’appello di Salerno, accolse l’impugnazione di una banca contro la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale della stessa sede nella causa promossa da un investiture per sentire dichiarare la nullità dei contratti di negoziazione di titoli da lui stipulati.

In particolare questi aveva imputato alla Banca l’avvenuta violazione, tra gli altri, dell’art. 47 del Regolamento Consob nr.11522 dell’1/7/1998 per averlo indotto a sottoscrivere contratti ed operazioni di negoziazione di strumenti finanziari in assenza dei presupposti di legge.

Il Giudice di primo grado accolse la domanda condannando l’istituto creditizio al risarcimento dei danni quantificati per un totale di euro 480.815,56.

Ma in appello, la sentenza veniva riformata, affermando che la banca avesse adempiuto agli obblighi informativi nei suoi confronti ed avesse sempre segnalato l’inadeguatezza degli ordini mediante l’annotazione “La presente operazione non appare adeguata” sui medesimi,..ottenendo tuttavia, sempre conferma scritta dell’ordine stesso.

Cosicché gli eredi dell’ormai defunto investitore hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione al fine di ottenere l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente condanna della banca.

La Prima Sezione Civile della Cassazione (n. 15708/2019) ha accolto il ricorso facendo applicazione del costante orientamento giurisprudenziale esistente in materia.

Gli obblighi di informativa sui prodotti finanziari

In ordine all’obbligo di fornire un’informazione concreta e specifica sulle caratteristiche del prodotto finanziario negoziato la Cassazione ha già affermato che: “In tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all’acquisto di un prodotto finanziario, grava sull’intermediario l’onere di provare, ex art. 23 d.lgs n. 58 del 1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell’investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull’investitore l’onere di provare il nesso causale consistente nell’allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all’investimento eseguito, potendosi fornire la. prova presuntiva del nesso causale tra l’inadempimento ed il danno lamentato.

Ne consegue che la prova dell’avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell’elevata propensione al rischio dell’investitore dalla quale desumere che quest’ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l’accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità.

In ordine poi alle indicazioni sull’adeguatezza dell’investimento in tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. “suitability rule”).

Le specifiche della “segnalazione”

Tale segnalazione – continuano gli Ermellini – deve contenere specifiche indicazioni quali: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un “Paese emergente”; 3) il “rating” nel periodo di esecuzione dell’operazione ed .il connesso rapporto rendimento/rischio; .4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di “grey market”); 5) l’avvertimento circa il pericolo di un imminente “default” dell’emittente (Cass.Sez. 1, 26/01/2016 n.1376).

Non assume invece, alcun rilievo la tipologia di rapporto esistente tra le parti prospettato, nel caso di specie, come “mancanza di autonomia dell’intermediario nelle decisioni di investimento, tutte rimesse all’investitore, cui spettava di impartire all’intermediario i relativi ordini”.

La redazione giuridica

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