Era stato licenziato a seguito di contestazione disciplinare per aver lasciato, nel reparto alimentare – liquidi del supermercato ove era impiegato e di cui era responsabile, prodotti scaduti per due giorni di seguito

Dopo il ritrovamento dei prodotti scaduti e la conclusione del procedimento disciplinare a suo carico, la società sua datrice di lavoro gli intimava il provvedimento di licenziamento; cosicché l’uomo decideva di presentare ricorso dinanzi al giudice ordinario, in veste di giudice del lavoro, affinché si pronunciasse per l’annullamento del recesso, oltre al risarcimento del danno per asserita condotta vessatoria esercitata nei suoi confronti.

Il processo di merito

In primo grado la domanda attorea veniva rigettata. Parimenti accadeva dinanzi ai giudici dell’appello.

I fatti oggetto della contestazione disciplinare, erano stati provati nella loro materialità. Il ricorrente, pur debitamente formato, mediante affiancamento di colleghi più esperti, aveva colpevolmente violato le procedure aziendali predisposte per il monitoraggio dei prodotti posti in vendita;

Ciò rendeva congrua la sanzione espulsiva adottata dal suo datore di lavoro.

Allo stesso tempo, doveva pure dirsi infondata la domanda di risarcimento del danno per mobbing, non essendo stato provato l’intento persecutorio dei comportamenti lamentati e comunque per non essere rinvenibile, nella specie, quella sequenza di atti vessatori così ripetuti da diventare sistematici e tali da integrare la fattispecie di mobbing.

Per la cassazione di questa pronuncia ricorreva per Cassazione, il lavoratore con ricorso affidato a tre motivi.

Il ricorso per Cassazione e il giudizio di legittimità

Anche per i giudici della Suprema Corte di Cassazione, i motivi di doglianza presentati dal ricorrente dovevano ritenersi infondati.

Quanto al merito della condotta assunta in violazione delle regole aziendali (vale a dire, il plurimo rinvenimento di bibite scadute sui banchi di esposizione e nella riserva dell’ipermercato presso cui lavorava quale responsabile di capo reparto liquidi), e dunque alla sua concreta imputabilità e qualificabilità in termini di grave inadempimento, si doveva ritenere raggiunta la prova senza alcun dubbio.

Rispetto, invece, alla domanda dì risarcimento del danno per presunti comportamenti vessatori, anch’essa – a giudizio della Corte – andava rigettata, posto che il ricorrente non aveva provato l’intento persecutorio del datore di lavoro.

Peraltro, deve rammentarsi il principio di diritto esistente in materia – secondo cui, nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento dei danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall’interessato e quindi della configurabilità di una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati, pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili a responsabilità dei datore di lavoro – presuppone ovviamente che la questione sia stata validamente introdotta nel giudizio di cassazione, il che a sua volta postula che il ricorrente indichi in quale momento dei giudizio di merito la relativa prospettazione sia stata avanzata, solo così assumendo rilievo l’omessa pronuncia: che è ciò che nella specie, in violazione dei principio di autosufficienza dei ricorso per cassazione, il ricorrente ha invece omesso di fare.

Non può allora che condividersi la motivazione assunta dai giudici della Sezione Lavoro della Cassazione che, in tal modo, hanno integralmente rigettato il ricorso del dipendente e confermato il suo licenziamento.

 

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2 Commenti

  1. Commesso incaricato controllo scadenza di tutti i prodotti alimentari del negozio,devo rimborsare eventuali prodotti che mi son sfuggiti e quindi li ho dovuti ritirare subito dopo la scadenza?rispondo io di tutto ciò che scade?
    Devo rimborsare il mio datore di lavoro?

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