Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ricostruito i principi che, secondo diritto vivente, governano l’apprezzamento giudiziale della prova scientifica da parte del giudice di merito, in particolar modo in ambito di responsabilità medica

Il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento, posto al servizio del giudice di merito; ed infatti, non di rado, la soluzione dei casi, nei processi ove assume rilievo l’impiego della prova scientifica, viene a dipendere dall’affidabilità delle informazioni che, attraverso l’indagine di periti e consulenti, penetrano nel processo.
Il giudice deve, pertanto, dar conto dell’affidabilità delle basi scientifiche del proprio ragionamento, soppesando l’imparzialità e l’autorevolezza scientifica dell’esperto che trasferisce nel processo conoscenze tecniche e saperi esperienziali.
Ugualmente non di rado, nei processi in cui assume rilevanza l’analisi della prova tecnico-scientifica, ci si può trovare di fronte a casi caratterizzati dalla contrapposizione di orientamenti in seno alla stessa comunità scientifica di riferimento.
In questi casi, soccorre l’espletamento della perizia dibattimentale.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo, osservato che la perizia deve essere disposta allorché occorrano competenze che esulano dal patrimonio conoscitivo del cosiddetto uomo medio, rispetto ad un dato momento storico e ad uno specifico contesto sociale (Sez. 1, sentenza n. 11706 del 1993, Rv. 196075).

Iudex peritus peritorum

Essa rappresenta un indispensabile strumento euristico, rispetto al quale al giudice è attribuito il ruolo di peritus peritorum.
In realtà, detta locuzione, secondo le indicazioni di ordine metodologico espresse dalla giurisprudenza sopra richiamata, non autorizza affatto il giudicante ad intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico, né a sostituirsi agli esperti ignorando i contributi conoscitivi di matrice tecnico-scientifica. Il ruolo di peritus peritorum impone, di converso, al giudice a individuare, con l’aiuto dell’esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione.
Il giudice, cioè, deve esaminare le basi fattuali sulle quali le argomentazioni del perito sono state condotte; l’ampiezza, la rigorosità e l’oggettività della ricerca; l’attitudine esplicativa dell’elaborazione teorica nonché il grado di consenso che le tesi sostenute dall’esperto raccolgono nell’ambito della comunità scientifica (Sez. 4, n. 18678 del 14.3.2012, Rv. 252621).

La vicenda

Il caso oggetto della sentenza in commento trae origine dalla denuncia presentata in riferimento al reato di lesioni colpose, cagionate ad una neonata al momento del parto dal medico ostetrico di turno.
Tali lesioni si sarebbero concretate nella paralisi dell’arto superiore sinistro, con indebolimento permanente della funzione prensoria.
Ciò in quanto il medico non aveva rilevato i segni indicatori di una distocia di spalla, omettendo la relativa diagnosi; aveva perciò, omesso di porre in essere le condotte doverose ed aveva esercitato trazioni eccessive ed improvvide sul feto determinando le predette lesioni all’arto superiore sinistro.

Pareri tecnici discordanti a confronto

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale ci si era trovati di fronte a contrapposte opinioni medico scientifiche sostenute dai consulenti tecnici di parte, in ordine alla riferibilità delle lesioni alla condotta del medico; di talché la corte d’appello adita aveva disposto il rinnovo dell’istruttoria dibattimentale, funzionale all’espletamento di perizia collegiale.
Sulla scorta delle indicazioni espresse dal collegio peritale, la Corte distrettuale aveva quindi potuto affermare l’accertata sussistenza del nesso di derivazione causale tra l’omissione ascritta all’imputato e l’evento lesivo.
Importante è allora domandarsi come avviene il giudizio di verifica ed imputazione causale dell’evento?
Si tratta – spiegano i giudici della Suprema Corte – di un giudizio predittivo, sia pure riferito al passato: il giudice si interroga su ciò che sarebbe accaduto se l’agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta.
Con particolare riferimento alla casualità omissiva – che viene in rilievo nel caso di specie – la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il suo carattere condizionalistico, indicando il seguente itinerario probatorio: il giudizio di certezza del ruolo salvifico della condotta omessa si fonda anche sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le emergenze disponibili, e culmina nel giudizio di elevata “probabilità logica”.
In altre parole, il giudice di merito deve sviluppare un ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarità della fattispecie concreta, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto all’imputato dall’ordinamento.

Omicidio colposo

Quanto alle ipotesi di omicidio colposo, la giurisprudenza consolidata ha già rilevato che sussiste il nesso di causalità tra l’omessa adozione da parte del medico specialistico di idonee misure atte a rallentare il decorso della patologia acuta, colposamente non diagnosticata, ed il decesso del paziente, quando risulta accertato, secondo il principio di controfattualità – condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica – che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l’evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con minore intensità lesiva.
Ebbene, nel caso in esame era stato compiutamente accertato che il sanitario non aveva effettuato le manovre codificate dalle leges artis, contenute nelle linee guida di riferimento; e che, anzi, egli non aveva posto in essere alcuna delle prescritte manovre di emergenza, realizzando una condotta che giudici avevano qualificato come “gravemente imperita”.
Sul punto, la Corte di Appello aveva evidenziato che le linee guida di riferimento imponevano specifiche manovre che l’imputato aveva frontalmente omesso di attuare; e che erano state realizzate diverse manovre, del tutto inappropriate rispetto alla situazione concreta.

La responsabilità medica dopo la riforma

Come noto, il tema della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, è stato oggetto di un recente e ulteriore intervento normativo, con il quale il legislatore ha posto mano nuovamente alla materia della responsabilità sanitaria, anche in ambito penale.
Il riferimento è alla L. 8 marzo 2017, n. 24, recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie; e, segnatamente, all’art. 6, della citata L. n. 24 del 2017, che ha introdotto l’art. 590 sexies c.p., rubricato Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.
Le Sezioni Unite della Cassazione (Sez. U., sentenza n. 8770 del 21.12.2017) hanno ricostruito la portata precettiva della disposizione di cui all’art. 590 sexies c.p., ove è stabilito che qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono “rispettate” le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Ebbene, l’errore medico può cadere tanto sulla scelta delle linee guida tanto nella fase esecutiva delle raccomandazioni contenute nelle linee guida adeguate al caso di specie; con la precisazione che «l’errore non punibile non può, però, alla stregua della novella del 2017, riguardare la fase della selezione delle linee guida perché, dipendendo il “rispetto” di esse dalla scelta di quelle “adeguate”, qualsiasi errore sul punto, dovuto a una qualsiasi forma di colpa generica, porta a negare l’integrazione del requisito del “rispetto”».
In conclusione, «l’accertata inosservanza delle raccomandazioni contenute nelle linee guida ed anzi l’esecuzione di manovre del tutto inadeguate rispetto al caso di specie, da parte dell’imputato, esclude l’applicabilità dei richiamati interventi normativi, in tema di responsabilità sanitaria, secondo le indicazioni offerte dal diritto vivente».

La redazione giuridica

 
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