È legittimo il pagamento della mora se si pagano in ritardo le rate condominiali? Ecco in quali circostanze è possibile applicare interessi moratori o penali nei confronti dei condomini insolventi.

Accade spesso, tra gli abitanti di un condominio, che ci sia qualcuno non in regola con le rate condominiali. Come noto, tra gli obblighi principali gravanti su ciascun condomino c’è proprio quello relativo al pagamento delle quote condominiali alle scadenze prefissate. Ciò avviene proprio in virtù della ripartizione stabilita dalle tabelle millesimali e nel rispetto delle modalità chiarite dal regolamento condominiale.

Ora, ai sensi dell’art. 1130 c.c. spetta all’amministratore la riscossione dei contributi.

Oltre naturalmente all’erogazione delle spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni.

Eventuali contestazioni all’amministratore e al suo operato, pertanto, potranno essergli mosse solo tenendo presente quanto stabilito dal regolamento.

Questo vale anche se si verifica una mora nei pagamenti.

A questo proposito ci si è chiesti se – nel caso in cui qualcuno non paghi le rate condominiali – la mora sia legittima nei confronti degli insolventi, oppure no.

Ebbene, a tal proposito non vi è nessun dubbio in merito agli interessi legali per il ritardo nel versamento degli oneri condominiali, i quali sorgono di diritto a partire dal momento della scadenza del credito. Il saggio degli interessi legali viene, ex art. 1284 c.c., determinato annualmente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze (0,1% fino al 31.12.2017 e 0,3% dal 1° gennaio 2018).

Riguardo invece agli interessi moratori, la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 10196/2013) ha ritenuto doversi considerare nulla la delibera assembleare, adottata a maggioranza, che stabilisca interessi moratori per il ritardo dei pagamenti delle rate condominiali.

Questo perché tale previsione non rientra nei poteri dell’assemblea.

Pertanto, essa può essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale, approvato all’unanimità.

Per questa ragione, l’invalidità si estende anche alle successive delibere. Nello specifico, nella parte in cui, nel ripartire gli oneri di gestione, applichino il relativo tasso di mora.

Questo significa che, anche tali delibere saranno affette da nullità.

Essa potrà essere fatta valere dal condomino interessato senza essere tenuto all’osservanza del termine di decadenza di trenta giorni ai sensi dell’art. 1137 c.c.

In base a ciò, eventuali indennità di mora potranno essere applicate solo laddove lo preveda il regolamento. E solo qualora la relativa clausola sia stata approvata con il consenso unanime dei proprietari.

Lo stesso principio vale per eventuali penali in caso di ritardo nel pagamento degli oneri condominiali.

La Cassazione (cfr. sent. n. 10929/2011) ha stabilito che, così come gli interessi di mora, eventuali “multe” o penali possano essere applicate nei confronti del condomino che non paga le rate condominiale solo laddove tale possibilità sia prevista dal regolamento. E, ancora, solo se la relativa clausola sia stata approvata all’unanimità.

Non rientra infatti nei poteri dell’assemblea prevedere penali a carico dei condomini morosi.

Dunque, un’eventuale delibera assembleare che abbia approvato l’applicazione di penali e sia stata adottata solo a maggioranza, sarà nulla e non semplicemente annullabile.

Pertanto, essa sarà impugnabile dal condomino in qualsiasi momento.

 

 

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