Una importante pronuncia della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito alla rateizzazione del debito da parte di Equitalia

Equitalia è sempre tenuta a concedere la rateizzazione di un debito?

A questo proposito la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha fornito dei chiarimenti importanti con la sentenza numero 440/2018.

Secondo i giudici infatti, per quel che concerne la rateizzazione di un debito, se l’ente creditore trattiene per sé il potere di dilazionare il pagamento, l’agente della riscossione non ha possibilità di esercitarlo.

Equitalia (ora l’Agenzia delle Entrate Riscossione) non sempre è tenuta alla rateizzazione di un debito fiscale del contribuente.

Se, infatti, l’amministrazione finanziaria non le ha attribuito la facoltà di dilazionare il pagamento, non è possibile per essa concedere il versamento rateale dei tributi iscritti a ruolo.

Sulla scorta di tale motivazione, la Cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia contro la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Questa, rigettando il suo appello, aveva confermato l’annullamento di un provvedimento di diniego della rateizzazione di un debito richiesta da un contribuente. Egli intendeva far fronte a sei cartelle di pagamento relative alla tassa di smaltimento dei rifiuti.

I giudici hanno condiviso la tesi di Equitalia, che ha fatto leva su quanto letteralmente stabilito dall’articolo 26 del decreto legislativo numero 46/1999.

Pertanto, sebbene agli agenti della riscossione sia attribuito il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo, tale potere viene comunque meno in caso di diversa determinazione dell’ente creditore.

Nel caso in esame, i tributi dovevano essere recuperati dal Comune di Roma. Quest’ultimo, in effetti, aveva mantenuto per sé, non concedendola a Equitalia, la facoltà di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Tale circostanza era stata documentata nel corso del giudizio.

L’agente della riscossione, inoltre, aveva motivato il diniego in maniera sintetica ma chiara e conforme alla legge.

Nel farlo, aveva evidenziato che si trattava di tributi che non potevano essere oggetto di rateazione da parte sua.

Alla luce di quanto enunciato, il ricorso è stato quindi accolto e la Cassazione ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente per l’annullamento del provvedimento di diniego.

 

 

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