Con riferimento ai reati colposi ed in particolare al reato di cui all’art. 589 c.p., l’addebito soggettivo dell’evento richiede sempre l’accertamento in concreto della sua prevedibilità ed evitabilità attraverso l’adozione delle regole cautelari a tal fine idonee

In tema di reati colposi, ed in particolare del reato di cui all’art. 589 c.p., l’addebito soggettivo dell’evento richiede non soltanto che l’evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente con l’adozione delle regole cautelari idonee a tal fine, non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato, e che in tema di colpa specifica è necessario che tale imputazione soggettiva dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento in concreto della prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dell’agente modello.
Il principio poc’anzi affermato è stato richiamato dai giudici della Cassazione, investiti della legittimità della decisione impugnata.

La vicenda

Era accusata del delitto di omicidio colposo, commesso alla guida della propria autovettura, allorquando investiva un ciclista.
Ebbene, i giudici dell’appello, pur evidenziando la corresponsabilità del ciclista (al 50%) che marciava prossimo al margine sinistro della rotatoria e si spostava obliquamente verso l’esterno della carreggiata per avvicinarsi alla strada di uscita, avevano dichiarato l’automobilista responsabile del delitto di omicidio colposo, ritenendo che quest’ultima avrebbe verosimilmente dovuto prevedere la condotta della vittima ed evitare l’urto.

Ma per i giudici della Cassazione la motivazione della corte territoriale non stava in piedi.

Ed infatti, la condanna era stata pronunciata senza che in giudizio fosse emersa alcuna prova in ordine alla effettiva velocità dell’auto investitrice e della sua posizione al momento dell’impatto.
All’arrivo della Polizia Municipale la bicicletta era già stata rimossa mentre l’autovettura era stata ritrovata nella posizione di quiete assunta dopo l’incidente; sulla sede stradale non erano rilevate né frenate, né altre tracce riconducibili al sinistro; inoltre, l’auto dell’imputata non presentava danni o segni palesi riconducibili allo scontro, mentre la bicicletta presentava una deformazione da destra verso sinistra della sella. La stessa conducente aveva dichiarato che il ciclista le aveva tagliato la strada, spostandosi da sinistra verso destra, poco prima di svoltare ed imboccare la strada verso la quale era diretta.
È stato, perciò, richiesto dai giudici della Cassazione un nuovo accertamento di merito in ordine alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento in concreto da parte dell’agente. Processo tutto da rifare!

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
FEDIMENTRAZINA PER DIMAGRIRE: MEDICO CONDANNATO PER OMICIDIO COLPOSO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui