Reati societari: è responsabile l’ente anche per i fatti commessi dal dirigente che non riveste più funzioni apicali

In materia di reati societari, occorre subito premettere che danno luogo a responsabilità ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, quei fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, da chi riveste posizione apicale di rappresentanza, amministrazione o direzione, anche di unità organizzative dotata di autonomia, o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali.

La responsabilità si fonda su una colpa di organizzazione, gravante sul soggetto che riveste ruolo apicale all’interno dell’azienda; per cui nel caso di reato commesso da soggetto apicale la mancata adozione è di per sé bastevole al fine di suffragare la responsabilità dell’ente, in quanto viene a mancare in radice un sistema che sia in grado di costituire un oggettivo parametro di riferimento anche per chi è nella condizione di esprimere direttamente la volontà dell’ente (Cass. Sent. 244256/2009).

A tale presunzione di colpa, l’ente potrebbe opporre la prova della preventiva adozione e successiva attuazione di idonei modelli organizzativi, volti a prevenire reati quali ad esempio, come nel caso di specie, derivanti dalla fraudolenta elusione di quei modelli, o dalla non ravvisabile, omessa o insufficiente vigilanza.

Ma cosa accade se al momento del fatto di reato, il dirigente non svolge più un ruolo apicale?

È quello che si domanda la difesa dell’imputato e che sottopone al vaglio dei giudici della Cassazione.

I fatti

Alla società era contestato l’illecito societario compiuto da un suo dirigente sulla base del rapporto di immedesimazione organica con esso. Tuttavia per la difesa, la condanna era avvenuta sul presupposto del ruolo non più apicale di quest’ultimo.

Ebbene i giudici della Corte di Cassazione non perdono tempo nel rispondere che l’assenza di un soggetto apicale non vale come scusante al fine di escludere la penale responsabilità dell’ente.

In ogni caso l’ente deve essere in gradi prevenire la commissione di quei reati cui è connessa la propria responsabilità. Occorre perciò che l’assetto organizzativo risulti in grado di assicurare un’azione preventiva, con la conseguenza che solo il concreto ed esercizio di un mirato potere di direzione e controllo può valere a scongiurare tale responsabilità”; in caso contrario dovranno ritenersi addebitabili i fatti penalmente rilevanti.

In tale prospettiva, nel caso di mancata adozione di modelli organizzativi, i presupposti della responsabilità dell’ente, a seconda che si tratti o meno di soggetto apicale, differiscono solo alla condizione che sia concretamente adottate quelle regole cautelari, destinate comunque ad assicurare quell’azione preventiva.

 

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