Secondo gli Ermellini, in caso di reati tributari il patteggiamento è possibile solo se è stato estinto il debito oggetto di contestazione.

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 169/2018 ha fatto il punto in materia di reati tributari e patteggiamento, fornendo precisazioni importanti.

La vicenda

Nel caso di specie, protagonista era l’amministratore di una società. L’uomo era stato sottoposto a procedimento penale per aver “occultato o distrutto le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione”, quindi per reati tributari.

Il tutto al fine di “evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentirne a terzi l’evasione” (art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000).

Ebbene, l’amministratore, dopo essere stato processato per tale reato, aveva deciso di patteggiare la pena (art. 444 c.p.p.) ma il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia si era rivolto alla Corte di Cassazione.

Questi, infatti, aveva lamentato nello specifico la violazione dell’art. 13 bis del d. lgs. n. 74 del 2000, che limita la possibilità del patteggiamento – in caso di reati tributari – solo ad alcuni casi.

Ovvero alle ipotesi in cui “l’imputato possa beneficiare della speciale attenuante di cui al comma 1 della disposizione (per avere integralmente estinto i debiti tributari, compresi oneri e accessori), o nelle ipotesi di ravvedimento operoso”.

Dunque, nel caso in esame, secondo il Procuratore Generale, l’imputato non avrebbe potuto accedere al patteggiamento. Ciò in quanto non aveva estinto il debito tributario oggetto di contestazione.

La Cassazione, a tal proposito, ha ritenuto di dover aderire alle considerazioni svolte dal Procuratore. Ha così deciso di accogliere il relativo ricorso, ritenendolo fondato.

Secondo gli Ermellini, infatti, l’art. 13 bis, comma 2, del d. lgs. n. 74 del 2000, limita la possibilità del patteggiamento in caso di reati tributari. E “ai soli casi in cui l’imputato possa beneficiare della speciale attenuante prevista dal comma 1 della medesima disposizione (è cioè l’integrale estinzione dei debiti tributari, compresi oneri e accessori), o nelle ipotesi di ravvedimento operoso”.

Nel caso preso in esame, i giudici avevano erroneamente aderito alla richiesta di patteggiamento delle parti. E questo omettendo completamente di considerare l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 444 c.p.p.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha ritenuto fondata “la denuncia di violazione di legge da parte del pubblico ministero ricorrente”. I giudici hanno quindi annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Brescia, affinché lo stesso valutasse la concreta applicabilità del patteggiamento.

 

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