La Corte Cassazione fa chiarezza sul recesso per giusta causa e sulla sua presunta legittimità nel corso del periodo di preavviso

Con la ordinanza n. 20821/2018, la Corte di Cassazione ha affrontato un problema a lungo dibattuto: quello del recesso per giusta causa nel corso del periodo di preavviso.

Si tratta di un problema che si presenta piuttosto spesso.

Quello cioè riguardante la possibilità di interrompere il rapporto di agenzia nel corso del preavviso, procedendo alla risoluzione in tronco nel corso dello stesso.

La vicenda

Nel caso di specie affrontato dagli Ermellini, un agente, dimessosi dal proprio incarico, durante il preavviso era venuto meno ai propri obblighi, omettendo di visitare la clientela con la dovuta diligenza richiesta da suo incarico.

A questo punto è bene ricordare che, nel corso del preavviso, il rapporto continua, applicandosi ad esso tutte le norme che lo hanno retto fin dall’inizio.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, nulla vieta un successivo recesso, qualora si verifichi una violazione degli obblighi assunti contrattualmente.

Oppure la sopravvenuta conoscenza di una circostanza anteriore, idonea ad assurgere a recesso per giusta causa.

Tuttavia, rammentano gli Ermellini, in ossequio al principio dell’immediatezza della contestazione, è necessario che la comunicazione recesso per giusta causa sia tempestiva, risultando altrimenti accettato l’inadempimento.

E, pertanto, preclusa alla preponente l’indennità sostitutiva del mancato preavviso, oltre che la domanda di risarcimento danni.

Va da sé che, invece, nell’ipotesi in cui la mandante abbia fatto uso della facoltà di sostituire il preavviso con la relativa indennità, il mandato cessa con la comunicazione di recesso.

Si negano, dunque, i presupposti per l’ultrattività del rapporto e per un successivo recesso in tronco.

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