Lo prevede il Testo Integrato Conciliazione approvato dall’Autorità per l’energia, il gas e il sistema idrico e in vigore dal 1 gennaio di quest’anno

Il primo gennaio 2017 è entrato in vigore il Testo Integrato Conciliazione (Tico); il provvedimento, approvato con delibera n. 2019/2016 dall’Autorità per l’energia, il gas e il sistema idrico, prevede l’istituzione del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie che vertono sui servizi di fornitura di energia elettrica e gas.
D’ora in avanti, quindi, utenti e ‘prosumer’ (coloro che sono al contempo produttori e consumatori), potranno esimersi dal ricorrere al giudice per i reclami nei confronti delle proprie società fornitrici o di distribuzione, almeno senza prima aver tentato una risoluzione extragiudiziale del contenzioso che potrà avvenire tramite il Servizio Conciliazione dell’Autorità stessa, oppure tramite un organismo offre procedure Adr (Alternative Dispute Resolution), o ancora presso una Camera di Commercio convenzionata.
Il tentativo di conciliazione, inoltre, è presupposto indispensabile per poter eventualmente ricorrere al giudice in un secondo momento, mentre, in caso di buon esito, la stessa ha valore risolutivo, ovvero non prevede la possibilità di riproporre l’azione davanti a un giudice; tale possibilità, infatti, farebbe venir meno la ratio della misura, che ha l’obiettivo di snellire l’attività dei Tribunali mediante il ricorso a strumenti alternativi ai processi.
Il termine entro cui la procedura deve essere definita scade entro i 90 giorni successivi alla data di presentazione del reclamo ed è prorogabile per una sola volta e per ulteriori 30 giorni solamente ne caso in cui sussistano specifiche condizioni. L’istanza introduttiva non richiede particolari formalità ma dovrà rispettare dei semplici requisiti essenziali indicati dal Tico. La domanda non comporta oneri economici per il consumatore e può essere presentata anche per vi telematica. Non è necessaria, ma rimane facoltativa, la possibilità per l’utente di farsi assistere da un avvocato o da un’associazione di categoria.
In mancanza dei requisiti previsti il Servizio Conciliazione emetterà una declaratoria di inammissibilità della procedura e provvederà alla relativa archiviazione. In caso di esito positivo della domanda, il procedimento viene attivato e prosegue esclusivamente per il tramite di strumenti telematici nel rispetto dei principi di imparzialità, terzietà, riservatezza delle informazioni, competenza del conciliatore e garanzia del diritto di difesa.
Il conciliatore, che accompagna consumatori e operatore nella ricerca di un accordo, è un esperto in materia di mediazione ed è specificamente formato sul Tico per interagire con l’Agenzia per l’energia. Tra le sue funzioni non è prevista alcuna decisione sulle controversie; in caso di richiesta concorde da parte di entrambe le parti può formulare una proposta di conciliazione, ferma restando per le parti stesse la libertà di accettare o rifiutare.
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