La Cassazione interviene fornendo chiarimenti importanti in merito alla possibilità di aumentare l’assegno di mantenimento in relazione al reddito del padre

La Corte di cassazione, con la sentenza numero 25134/2018, ha fornito delle linee guida per la determinazione dell’assegno di mantenimento ai figli destinate a orientare le future decisioni dei giudici, fornendo un focus particolare sul reddito del padre.

In primo luogo, la Cassazione ha chiarito che l’articolo 148 del codice civile, approfondendo il tema della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun coniuge per la determinazione dei rispettivi contributi al mantenimento dei figli, non detta un criterio automatico.

Gli Ermellini, infatti, prevedono una valutazione più completa rispetto al calcolo percentuale dei redditi della madre e del padre e più elastico.

Ma non è tutto. Oltre ai redditi dei coniugi, devono essere valutate tutte le risorse economiche e le capacità di svolgere un’attività professionale e domestica. Insomma, occorre un’indagine comparativa delle condizioni dei due obbligati.

Secondo i giudici, poi, per determinare l’assegno di mantenimento è fondamentale considerare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, di cui all’articolo 147 c.c., non è riconducibile solo all’obbligazione alimentare, ma si estende anche agli aspetti abitativi, scolastici, sportivi e sanitari, all’assistenza morale e materiale e alla predisposizione di un’organizzazione domestica adeguata.

Da questo punto deriva che, quando in sede di separazione si rende necessario determinare l’importo dell’assegno di mantenimento, occorre considerare diversi aspetti.

  • le esigenze del figlio
  • il tenore di vita goduto da questo in costanza di matrimonio
  • le risorse economiche dei genitori
  • i tempi di permanenza presso ciascuno di essi
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da genitori

Fatto il punto su questo, la Corte ha ribadito che il reddito del padre non è una condizione sufficiente per giustificare un aumento dell’assegno di mantenimento.

Ancora, gli Ermellini hanno ribadito il principio della bigenitorialità, precisando che, nell’ambito dell’affidamento condiviso di un minore, il suo preminente interesse a una crescita serena e armoniosa vada salvaguardato prevedendo la collocazione stabile presso il genitore con il quale ha prima vissuto prevalentemente.

Infine, al collocatario devono essere garantiti ampi periodi di tempo per tenere il figlio presso di sé.

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