La registrazione di una conversazione all’interno di un luogo costituzionalmente tutelato rappresenta un’intromissione inammissibile e non può essere utilizzata in un procedimento

La registrazione di una conversazione avvenuta all’interno di uno studio legale rappresenta un’intromissione inammissibile in ambienti costituzionalmente tutelati. Essa comporta una violazione grave del diritto di difesa del cliente e dell’inviolabilità del domicilio. Pertanto non può essere mai utilizzata come prova in un procedimento. Tale considerazione vale anche se si tratta di un procedimento disciplinare e se la registrazione è stata operata da presenti.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 19278/2017 del Tribunale di Roma, pronunciatosi sulla controversia tra una Onlus e un suo socio. Questi aveva presentato ricorso contro la sanzione, stabilita dal Collegio dei Probiviri dell’Organizzazione, che ne decretava la sospensione per due anni da associato. Una misura motivata dall’aver rivolto gravi accuse diffamatorie nei confronti della stessa Associazione e dei suoi dirigenti a tutti i livelli; il tutto con aggravio di promesse illecite con fondi della Onlus a terzi.

Il provvedimento sanzionatorio si basava sulla registrazione di una conversazione che si era svolta presso uno studio legale. Uno dei soggetti presenti, all’insaputa degli altri, aveva registrato tutta la conversazione comprese le accuse diffamatorie del ricorrente. L’attore lamentava l’integrazione, attraverso tale registrazione, di una prova illecita, gravemente lesiva del diritto alla privacy dello studio legale e dei presenti quel giorno; quindi, un elemento inidoneo a fondare la decisione del procedimento disciplinare, che pertanto ne risultava irrimediabilmente viziata.

Il Tribunale ha effettivamente ritenuto di aderire a tale argomentazione.

I Giudici hanno chiarito che  la prova così precostituita si pone in violazione dei diritti di difesa e all’inviolabilità del domicilio.

Quest’ultimo si estende infatti anche ai locali ove si svolge il lavoro dei privati (quali lo studio professionale); la facoltà di accesso da parte del pubblico non fa venire meno il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere. Peraltro, l’ufficio privato ove l’avvocato svolge la propria attività difensiva non é semplicemente una privata dimora, ma è anche il luogo ove si esercita l’attività professionale difensiva.

Nello studio dell’avvocato il cliente ha diritto di entrare e parlare liberamente nella assoluta certezza e garanzia di non essere ascoltato da altri. Pertanto, secondo il Collegio, risulta inibita in assoluto la possibilità di registrare conversazioni, sia pure tra presenti, all’interno di una privata dimora da parte di un terzo, non titolare della stessa; in particolare quando la conversazione abbia ad oggetto un colloquio difensivo.

 

SCARICA QUI LA SENTENZA

 

Leggi anche:

SI PUÒ REGISTRARE UNA CONVERSAZIONE DI NASCOSTO? ECCO TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

- Annuncio pubblicitario -

1 commento

  1. Leggete bene la sentenza allegata perchè ogni semplificazione ha nel suo seno delle imperfezioni. per esempio, un cliente che parla con un avvocato può registrare la conversazione in quanto è l’unico modo per dimostrare i contenuti del colloquio e il comportamento di cliente e avvocato, ad esempio, in seguito a rigetto della domanda e condanna alla spese.

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui